REGOLAMENTO N. 123 DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento n. 7 della Commissione che determina le modalità di funzionamento del Fondo europeo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (regolamento organico)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Viste le disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, e particolarmente l'articolo 132,
Visti gli articoli da 1 a 8 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità,
Visto il regolamento n. 5 del Consiglio del 2 dicembre 1958 e particolarmente gli articoli 5 e 7,
Visto il regolamento n. 7 della Commissione del 23 febbraio 1959;
Considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 5 fa obbligo alla Commissione di evitare per quanto possibile i trasferimenti inutili;
Considerando che l'articolo 7 affida alla Commissione la cura di determinare le modalità della messa a disposizione dei fondi in funzione delle spese e dei pagamenti da effettuare;
Considerando che, in seguito alle esperienze fatte, è emersa la necessità di modificare talune procedure, di redigere taluni contratti nella moneta dei paesi membri e di prevedere la possibilità, ove occorra, di effettuare direttamente in tali paesi ogni pagamento;
Considerando che, per effetto di varie circostanze, si possono verificare ritardi nelle operazioni finanziarie relative agli appalti o ai contratti, ritardi che possono compromettere il buon fine dei progetti e quindi degli impegni stessi sottoscritti dalla Comunità Economica Europea, e che occorre pertanto determinare le procedure che consentiranno alla Commissione di ovviare a tali difficoltà nelle migliori condizioni economiche e di garantire il buon fine degli appalti e contratti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 40 del regolamento n. 7 suindicato, sono annullati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:
Art. 34
L'Ordinatore principale fissa, sotto la responsabilità della Commissione, l'importo dell'impegno definitivo previa approvazione degli appalti, dei contratti o dei preventivi. Egli lo notifica all'autorità designata nella Convenzione di finanziamento ad esercitare le funzioni di Ordinatore locale a norma del seguente articolo 39. L'autorizzazione a superare l'impegno definitivo è, all'occorrenza, adottata e notificata seguendo la medesima procedura.
Art. 35
Indipendentemente dal mantenimento nei conti speciali delle somme necessarie all'esecuzione dei pagamenti diretti da parte del Fondo, il finanziamento di ogni progetto dà luogo o alla costituzione di provvista in conformità con lo scadenzario dei pagamenti, o al rimborso delle spese effettuate. La Convenzione di finanziamento determina le modalità della procedura adottata in ciascun caso.
Art. 36
L'Ordinatore principale, responsabile della gestione della Tesoreria, decide in quali luoghi e monete i fondi debbano essere conservati. Egli determina le modalità di esecuzione dei pagamenti. Per l'esecuzione dei pagamenti nel paese associato beneficiario, le provviste sono effettuate, di massima, su un conto detto «conto del Fondo», aperto a nome della Commissione nella moneta di uno degli Stati membri presso un istituto finanziario (in seguito denominato «ente delegato al pagamento») scelto dalla Commissione e operante per mandato di questa.
Art. 37
Uno scambio di lettere fra la Commissione e l'ente delegato al pagamento stabilisce in particolare: le condizioni di apertura e le modalità di gestione del conto del Fondo, gli agenti della Comunità Economica Europea abilitati a fare operazioni sul conto stesso oltre che i diritti e gli obblighi di ognuna delle parti.
Art. 38
I conti del Fondo sono alimentati dalla Commissione in conformità agli articoli da 16 a 19 del presente regolamento e sulla base delle necessità risultanti dagli scadenzari di pagamento trasmessi dagli Ordinatori locali a norma dell'articolo 40.
Art. 40
L'Ordinatore locale impegna la spesa, dirama gli avvisi d'asta, riceve le offerte, notifica il risultato delle gare e firma i contratti. Egli comunica alla Commissione gli scadenzari trimestrali dei pagamenti.
L'Ordinatore principale vigila a che le disposizioni dei fascicoli relativi alle gare e agli appalti o ai contratti, in particolare quelle inerenti all'esecuzione ed ai pagamenti, siano tali da garantire le migliori condizioni di concorrenza e da provocare le offerte più vantaggiose. A tale scopo egli si assicura in particolare che le clausole relative alla moneta e al luogo di pagamento nonchè alla procedura della liquidazione consentano di evitare trasferimenti inutili.
Art. 2
Al regolamento n. 7 sopra indicato è aggiunto l'articolo 51 bis redatto nel modo seguente:
Art. 51 bis
Qualora l'Ordinatore principale venga a conoscenza di ritardi nello svolgimento delle procedure relative ai progetti finanziati dal Fondo, egli prende ogni contatto utile con l'Ordinatore locale al fine di ovviare a tale situazione.
Se, per una ragione qualsiasi, quando delle prestazioni siano state effettuate, un ritardo prolungato nella liquidazione, nell'emissione dell'ordine o nel pagamento nonchè nell'esecuzione dei trasferimenti comporti difficoltà che possono compromettere la completa esecuzione dell'appalto o contratto, l'Ordinatore principale può adottare tutte le misure atte a superare tale difficoltà, ad ovviare, ove occorra, alle conseguenze finanziarie della situazione creatasi e, più generalmente, a rendere possibile, nelle migliori condizioni economiche, il compimento del progetto o dei progetti.
La Commissione notifica, nel termine più breve, tali misure all'Ordinatore locale; se dei pagamenti sono effettuati dalla Commissione direttamente all'appaltatore, la Comunità Economica Europea si trova surrogata di pieno diritto nei crediti corrispondenti di quest'ultimo nei confronti delle autorità locali.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1962 Per la Commissione Il Presidente W. HALLSTEIN