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Regolamento N. 5/63/Euratom, N. 100/63/CEE del 10 luglio 1963 che definisce le modalità relative alla liquidazione delle pensioni dei funzionari di cui all'articolo 83, paragrafo 3 dello statuto, nonchè alla ripartizione degli oneri derivanti dalla liquidazione di dette pensioni tra il fondo pensioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed i bilanci della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica II CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Testo vigente

LA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, II CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e in particolare l'articolo 83, paragrafo 3 di detto statuto,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica [1] e in particolare l'articolo 83, paragrafo 3 di detto statuto,

Visto il parere del Comitato provvisorio dello statuto,

Considerando che compete alla Commissione dei Presidenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e ai Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica fissare di comune accordo, previo parere del Comitato dello statuto, le modalità relative alla liquidazione delle pensioni dei funzionari di cui all'articolo 83 paragrafo 3 dello statuto, nonchè alla ripartizione degli oneri derivanti dalla liquidazione di dette pensioni tra il fondo pensioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e i bilanci della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Ai fini della ripartizione degli oneri derivanti dalla liquidazione delle loro pensioni, i funzionari contemplati dall'articolo 83, paragrafo 3, dello statuto sono classificati nelle cinque categorie seguenti:

  1. a) funzionari sottoposti alle disposizioni transitorie dello statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone è dell'Acciaio e appartenenti alle istituzioni o agli organi comuni;

  2. b) altri funzionari e agenti temporanei delle istituzioni o degli organi comuni;

  3. e) funzionari sottoposti allo statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, trasferiti all'Alta Autorità e che passano quindi sotto lo statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

  4. d) funzionari sottoposti allo statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, trasferiti alla Commissione della Comunità Economica Europea o alla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica e che passano quindi sotto lo statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea o della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

e) funzionari ammessi al beneficio della statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica in virtù dell'articolo 102, paragrafo 5, di detto statuto.

2. Gli oneri delle pensioni dei funzionari di ciascuna delle categorie previste al paragrafo 1 si ripartiscono nel modo seguente:

  1. a) i funzionari di cui al paragrafo 1, lettera a) rimangono iscritti al fondo pensioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio che assume la totalità dell'onere delle prestazioni previste nel regime pensioni di questi funzionari;

  2. b) per i funzionari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'Alta Autorità, la Commissione della Comunità Economica Europea e la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica prendono ciascuna a proprio carico un terzo delle somme pagate a titolo di prestazioni previste nel regime pensioni;

  3. c) per i funzionari di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l'onere delle prestazioni derivanti dai diritti acquisiti a titolo del regime pensioni è ripreso per intero dall'istituzione alla quale il funzionario è trasferito;

  4. d) per i funzionari di cui al paragrafo 1, lettera e), i diritti acquisiti presso la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono presi a carico, nella loro totalità, dalla Commissione della Comunità Economica Europea o dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica; quale contropartita, l'Alta Autorità versa all'istituzione dalla quale dipende il funzionario al momento del trasferimento, l'importo corrispondente ai diritti acquisiti dal funzionario presso la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, tenuto conto dei servizi prestati durante il periodo prestatutario, rappresentati dai contributi del funzionario e dell'istituzione, maggiorati degli interessi al saggio annuo del 3,5 % per il periodo fino al 31 dicembre 1961 e degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % per il periodo posteriore a tale data.

Art. 2

La liquidazione delle prestazioni previste dal regime delle pensioni incombe all'istituzione dalla quale il funzionario dipende al momento della cessazione dal servizio.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Addì 10 luglio 1963. Per la Commissione dei Presidenti Il Presidente DA. M. Donner Per i Consigli Il Presidente J. M. A. H. Luns [1] Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 45 del 14 giugno 1962, pag. 1385/62. --------------------------------------------------