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REGOLAMENTO N. 7/63/EURATOM DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1963 relativo al regolamento del Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Vista la proposta della Corte di Giustizia,

Considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Corte di Giustizia, di stabilire il regolamento del Collegio arbitrale;

Considerando che nel fissare le condizioni dell'organizzazione e del funzionamento del Collegio arbitrale nonchè la procedura da seguire davanti allo stesso, occorre favorire il ricorso a tale Collegio per definire le controversie che possono sorgere in relazione alla concessione di licenze;

Considerando che a tal fine è opportuno che il Collegio arbitrale comprenda membri, cittadini degli Stati membri, che abbiano formazioni o esperienze giuridiche o tecniche necessarie al buon funzionamento del Collegio in vari campi, che esso si riunisca in formazioni arbitrali composte da un numero ristretto di arbitri, che un componimento conciliativo possa essere proposto alle parti ad ogni fase della procedura e che quest'ultima sia gratuita;

Considerando l'opportunità che i membri del Collegio arbitrale svolgano le proprie funzioni in piena indipendenza e godano pertanto dell'immunità giurisdizionale per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale;

Considerando che occorre limitare al massimo l'apparato amministrativo necessario al funzionamento del Collegio arbitrale nonchè le spese che esso comporta, inserendo a tal fine la Cancelleria del Collegio nell'apparato della Corte di Giustizia,

Della composizione del Collegio arbitrale

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

§ 1

Il Collegio arbitrale contemplato nell'articolo 18 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica - qui di seguito denominato il Collegio - è composto da un presidente, due vicepresidenti a da altri dodici membri, cittadini degli Stati membri della Comunità, scelti fra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza, siano in possesso delle cognizioni tecniche o giuridiche necessarie al buon funzionamento del Collegio, e nominati per sei anni dal Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica - qui di seguito denominato il Consiglio.

I membri del Collegio devono godere dei diritti civili e politici e il presidente ed i vicepresidenti devono inoltre possedere le cognizioni giuridiche necessarie nonchè i requisiti richiesti per esercitare, nei rispettivi paesi, funzioni giurisdizionali.

All'atto della nomina dei membri del Collegio, il Consiglio si assicura che vi sia un opportuno equilibrio tra i membri che abbiano una formazione o esperienza giuridica e quelli che abbiano una formazione o esperienza tecnica.

§ 2

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee - qui di seguito denominata la Corte - sottopone al Consiglio diciotto candidature per le cariche di presidente e di vicepresidente del Collegio e trentasei candidature per le altre cariche da coprire in seno al Collegio stesso.

Le candidature che non sono state accettate dal Consiglio per le cariche di presidente e di vicepresidente del Collegio sono considerate presentate anche per le altre cariche.

§ 3

Il presidente della Corte informa i Governi degli Stati membri, con due mesi di anticipo, della data in cui la Corte intende stabilire l'elenco delle candidature da trasmettere al Consiglio.

§ 4

Fra le candidature presentate i membri della Corte scelgono quelle da proporre al Consiglio. Tale scelta viene fatta mediante votazione a scrutinio segreto.

Vengono proposti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta nel primo scrutinio o la maggioranza relativa nel secondo scrutinio.

§ 5

Ciascun membro nominato dal Consiglio deve comunicare a quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi alla nomina, se accetta la nomina stessa. In caso di silenzio o di rifiuto, la nomina è considerata come non avvenuta e il Consiglio nomina un altro membro.

§ 6

Il mandato dei membri è rinnovabile.

Art. 2

§ 1

Il Collegio è costituito a decorrere dall'accettazione dell'incarico da parte di tutti i membri nominati.

§ 2

All'atto dell'insediamento, i membri del Collegio assumono solenne impegno, davanti alla Corte in seduta pubblica, di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza, di non divulgare il segreto delle deliberazioni e di osservare, per la durata delle loro funzioni e anche dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'esercizio di talune funzioni o l'accettazione di taluni vantaggi.

Art. 3

I membri del Collegio godono dell'immunità giurisdizionale, per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole ed i loro scritti. Essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

La Corte, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità.

Art. 4

I membri del Collegio non possono partecipare alla soluzione di alcuna controversia nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti o sulla quale siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta, od a qualunque altro titolo.

Se, per un motivo speciale, uno dei membri del Collegio ritiene di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una determinata controversia, lo comunica al proprio presidente. Qualora il presidente del Collegio ritenga che, per un motivo speciale, un membro non debba partecipare alla trattazione di una determinata controversia, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà sull'applicazione del presente articolo, decide il Collegio.

Art. 5

§ 1

Oltre che per rinnovo e per decesso, le funzioni di membro del Collegio cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni la lettera di dimissioni va indirizzata al Presidente della Corte affinchè la trasmetta al Presidente del Consiglio. La lettera comporta vacanza di seggio dal momento in cui il Presidente del Consiglio la riceve.

Salvo i casi in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, il membro dimissionario rimane in carica finchè il successore non abbia assunto le proprie funzioni.

§ 2

I membri del Collegio possono essere rimossi dalle loro funzioni soltanto se, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

Il Cancelliere della Corte notifica la decisione della Corte all'interessato.

Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un membro del Collegio dalle sue funzioni, comporta vacanza di seggio.

Art. 6

§ 1

Se le funzioni di un membro cessano prima che scada il mandato, il suo sostituto è scelto dal Consiglio, per la rimanente durata del mandato, fra le ultime candidature presentate dalla Corte a norma dell'articolo 1. Il Consiglio può tuttavia invitare la Corte a presentare tre candidature supplementari.

§ 2

In caso di assenza o d'impedimento del presidente del Collegio, le funzioni sono assunte dal vicepresidente che ha la maggiore anzianità di carica o dal più anziano di età qualora i vicepresidenti abbiano pari anzianità di carica.

Art. 7

Il Consiglio, su proposta della Corte, fissa l'ammontare delle indennità spettanti ai membri del Collegio.

Art. 8

La sede del Collegio è presso la sede della Corte. La formazione arbitrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 può eccezionalmente, d'accordo con le parti, decidere di riunirsi in un luogo diverso all'interno della Comunità.

Art. 9

Le funzioni di cancelliere del Collegio sono esercitate da un funzionario della Corte che questa designa a tal fine con il consenso del presidente del Collegio. Le attribuzioni del cancelliere sono stabilite dal Consiglio su proposta del presidente ed approvate dalla Corte.

a designazione degli arbitri e del regime linguistico

Art. 10

§ 1

Il Collegio è investito di una controversia quando un esemplare del compromesso, concluso ai sensi degli articoli 20 e 22 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, è trasmesso al presidente del Collegio.

Il Collegio si riunisce in formazioni arbitrali composte da tre arbitri, vale a dire dal presidente o da uno dei vicepresidenti e da due membri del Collegio. Ciascuna delle parti della controversia sceglie uno di questi due membri.

Il presidente del Collegio ripartisce le controversie tra se stesso ed i vicepresidenti, in consultazione con questi ultimi, al fine di dare alle parti le migliori garanzie di rapidità nella trattazione delle controversie. Le formazioni arbitrali sono tante quante sono le controversie in corso. Il presidente e ciascuno dei vicepresidenti del Collegio possono assumere la presidenza e ciascun altro membro può far parte di più formazioni arbitrali contemporaneamente.

§ 2

Oltre alla funzione di sostituti del presidente del Collegio, in caso di assenza o d'impedimento di quest'ultimo, i vicepresidenti assumono la presidenza delle formazioni arbitrali, secondo le indicazioni del presidente del Collegio.

Quando una controversia è sottoposta al Collegio, il presidente assume la presidenza della formazione arbitrale o designa uno dei vicepresidenti quale presidente di tale formazione. Il presidente della formazione arbitrale fissa allora a ciascuna delle parti un termine, non superiore ad un mese, entro il quale esse devono indicare per iscritto quali membri del Collegio scelgono in qualità di arbitri.

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di un periodo uguale dal presidente della formazione arbitrale su richiesta motivata di una delle parti.

Qualora una delle parti ometta di scegliere un arbitro in tempo utile, alla designazione di tale arbitro provvede il presidente della Corte su richiesta del presidente della formazione arbitrale.

§ 3

Nei casi di cui all'articolo 4 o in qualsiasi altro caso in cui un arbitro sia impedito di prender parte ad un procedimento, la parte che lo ha designato e che avrebbe dovuto designarlo nel caso di cui al paragrafo 2, quarto comma del presente articolo, ne designa un altro nel termine di un mese. Il paragrafo 2, quarto comma del presente articolo, si applica mutatis mutandis.

§ 4

Quando, nel corso di un procedimento, si provvede alla sostituzione di un arbitro, il procedimento stesso riprende alla fase raggiunta nel momento in cui la vacanza si è verificata. Tuttavia, se il nuovo arbitro lo richiede, il procedimento orale è rinnovato dall'inizio.

Art. 11

§ 1

In deroga all'articolo 10, le parti possono convenire per compromesso di sottoporre la controversia alla decisione sia di un arbitro unico scelto ad personam - il presidente del Collegio, un vicepresidente o un altro membro - sia di una formazione arbitrale composta dal presidente e da quattro membri designati da ciascuna parte in numero di due.

§ 2

Il compromesso d'arbitrato deve contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia, l'enumerazione delle questioni su cui gli arbitri dovranno deliberare e la composizione della formazione arbitrale scelta dalle parti.