diritto.io

REGOLAMENTO N. 59/64/CEE DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1964 relativo alla determinazione della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio di volatili da cortile destinate al consumo e per la produzione di un chilogrammo di uova da cova di volatili da cortile

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova1 ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), seconda frase,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 104/63/CEE del Consiglio2 ha fissato per quanto riguarda le uova in guscio di volatili da cortile destinate al consumo, solo fino al 30 giugno 1964 la quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 21; che è pertanto necessario fissare nuovamente tale quantità;

Considerando che l'articolo di cui sopra stabilisce che detta quantità deve essere la stessa per tutti gli Stati membri dall'inizio del terzo anno di applicazione del regime dei prelievi, che occorre pertanto fissare tale quantità ad un importo unico per tutti gli Stati membri per il periodo che inizia il 1º luglio 1964;

Considerando che è opportuno, nella determinazione di tale quantità di cereali da foraggio, tener conto del miglioramento della produttività nell'avicoltura all'interno della Comunità, con particolare riguardo al tasso di deposizione delle uova;

Considerando che il regolamento n. 129/63/CEE del Consiglio3 prevede che sia fissata una quantità di cereali da foraggio specificamente per le uova da cova di volatili da cortile, che sarà tuttavia presa in considerazione solo per il calcolo dei prelievi applicabili a decorrere dal 1º gennaio 1965; che occorre pertanto, a titolo provvisorio, fissare per le uova da cova la stessa quantità di cereali da foraggio fissata per le uova in guscio destinate al consumo, come si è fatto per il passato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 21 è fissata: - per quanto riguarda le uova in guscio di volatili da cortile destinate al consumo in 3,22 chilogrammi per il periodo dal 1º luglio 1964 al 31 marzo 1965 e in 3,13 chilogrammi a decorrere dal 1º aprile 1965,

— per quanto riguarda le uova da cova di volatili da cortile in 3,22 chilogrammi per il periodo dal 1º luglio 1964 al 31 dicembre 1964.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 3 giugno 1964. Per il Consiglio Il Presidente H. FAYAT