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REGOLAMENTO N. 62/65/CEE DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1965 che stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo europeo di sviluppo (1)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la convenzione d'associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità2, qui appresso denominata «la convenzione»,

Vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 19643, che stabilisce le disposizioni relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea, qui appresso denominata «la decisione» ed il cui articolo 24 rende applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare il titolo II, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica, nonché gli allegati III, IV e V,

Visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità4, qui appresso denominato «l'accordo interno»,

Visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo5, qui appresso denominato «il regolamento finanziario»,

Considerando che l'articolo 47 del regolamento finanziario incarica la Commissione, fatte salve le particolari disposizioni riguardanti la funzione della Banca europea di investimenti, di stabilire le norme relative alla presentazione, all'istruzione delle domande di finanziamento, alle condizioni di esecuzione e di controllo dei progetti e programmi,

TITOLO I - CONTI DELLA COMMISSIONE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I pagamenti di cui all'articolo 48 del regolamento finanziario vengono effettuati direttamente dalla Commissione o in base alle sue istruzioni, mediante prelevamento dai conti del Fondo europeo di sviluppo, qui appresso denominato «il Fondo».

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento finanziario, possono essere aperti dei conti presso istituti finanziari scelti e delegati dalla Commissione per l'esecuzione dei pagamenti negli Stati, paesi e territori d'oltremare associati. Tali istituti esercitano la funzione di «ente delegato ai pagamenti».

I conti sono aperti a nome della Commissione e stilati nella moneta di uno degli Stati membri.

Art. 2

Le firme dei funzionari della Commissione autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del Fondo sono depositate all'atto dell'apertura dei conti, e, per i funzionari autorizzati ulteriormente, al momento della loro designazione.

TITOLO II - PRESENTAZIONE E ISTRUZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Art. 3

I fascicoli dei progetti o programmi di cui all'articolo 21 della convenzione e all'articolo 18 della decisione, presentati alla Commissione della Comunità Economica Europea, devono essere indirizzati alla Direzione generale dello sviluppo dello oltremare.

Art. 4

Il fascicolo presentato per ciascun progetto o programma deve consentire la valutazione dei dati economici, sociali, finanziari, giuridici, tecnici od amministrativi della questione. Prima di segnare ricevuta del fascicolo, la Commissione verifica se esso è compilato in conformità delle disposizioni del presente titolo e delle direttive stabilite dall'ordinatore principale del Fondo.

Art. 5

I progetti o programmi sono istruiti dalla Commissione, che può far effettuare un'istruzione supplementare sul posto o una perizia. Su richiesta delle autorità competenti o con il loro consenso, la Commissione mette in atto le azioni di assitenza tecnica elencate nell'articolo 4 del protocollo n. 5 allegato alla convenzione e nell'articolo 4 dell'allegato V alla decisione.

Art. 6

Per ciascuno Stato, paese o territorio associato, le autorità responsabili forniscono alla Commissione gli elementi informativi, che consentono di valutare la situazione economica, finanziaria e sociale del paese, il piano di sviluppo e le modalità della sua esecuzione nonché il posto che i vari progetti o programmi occupano nell'insieme. Tali dati sono periodicamente aggiornati, con intervalli atti ad assicurarne l'attualità.

CAPITOLO I - INVESTIMENTI ECONOMICI E SOCIALI E ASSISTENZA TECNICA CONNESSA

Art. 7

I fascicoli ai progetti d'investimento e di assistenza tecnica connessa, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della convenzione e all'articolo 16, paragrafo 1, della decisione sono elaborati in conformità delle disposizioni stabilite dall'ordinatore principale del Fondo.

Art. 8

La Commissione valuta l'influenza che il progetto può esercitare sullo sviluppo economico e sociale del paese beneficiario e della regione dove il progetto viene attuato. Essa esamina in particolare:

— l'importanza e l'urgenza delle necessità che il progetto intende soddisfare;

— l'inserimento del progetto in un programma di realizzazioni o nel piano di sviluppo;

— il contributo del progetto al miglioramento delle strutture esistenti e piú particolarmente alla diversificazione della produzione;

— il contributo del progetto allo sviluppo della regione, e in particolare alla formazione o all'estensione di un polo di sviluppo;

— l'influenza del progetto sulle realizzazioni concrete o su quelle previste in altre regioni del paese o, eventualmente, in regioni limitrofe di paesi vicini;

— il contributo del progetto all'elevazione del tenore di vita delle popolazioni, all'occupazione o al reddito dei lavoratori nonché allo sviluppo del risparmio;

— l'entità degli investimenti privati che potranno essere apportati;

— gli effetti del progetto sulla bilancia commerciale e sulla bilancia dei pagamenti;

— le esperienze acquisite in occasione dell'attuazione e della messa in opera di investimenti analoghi nello stesso settore di attività;

— nel caso di un investimento produttivo, la redditività del progetto, gli sbocchi interni ed esterni aperti alle nuove produzioni, la possibilità di garantire la trasformazione sul posto di tali produzioni e l'importanza in relazione al valore aggiunto;

— nel caso di un investimento in materia d'istruzione o di formazione, gli sbocchi e gli impieghi che potrebbero essere offerti ai beneficiari dell'azione;

— gli investimenti complementari necessari o utili alla piena efficacia del progetto previsto;

— l'esistenza del personale e dei mezzi d'azione necessari alla messa in opera dell'investimento ed, eventualmente il fabbisogno supplementare di personale da coprire temporaneamente mediante l'assistenza tecnica;

— l'ideazione ed i mezzi di attuazione tecnica e il loro adattamento alle condizioni economiche e sociali del paese;

— le spese di funzionamento che risulteranno dall'entrata in esercizio del progetto e degli altri progetti in via di attuazione nello stesso settore nonché i mezzi per far fronte agli oneri stessi;

— le garanzie della buona esecuzione del progetto.

CAPITOLO II - AZIONI DI COOPERAZIONE TECNICA GENERALE

Art. 9

I fascicoli relativi alle azioni di cooperazione tecnica generale di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione e all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione sono preparati in conformità delle disposizioni stabilite dall'ordinatore principale del Fondo.

Art. 10

Le azioni di cooperazione tecnica generale per la formazione dei cittadini degli Stati, paesi e territori associati, di cui all'articolo 9 del protocollo n. 5 allegato alla convezione e all'articolo 9 dell'allegato V della decisione, vengono istruite dalla Commissione, la quale valuta in particolare:

— la correlazione esistente fra i programmi di formazione presentati e le necessità di personale dirigente e di elementi professionali qualificati;

— la ripartizione dei gradi di formazione e delle specializzazioni richiesti, al fine di realizzare un equilibrato funzionamento dei vari settori dell'attività economica, sociale, culturale;

— le possibilità di assicurare la formazione nelle condizioni piú efficaci e piú razionali, negli istituti dei SAMA o degli Stati membri o nei servizi delle Comunità;

— le garanzie di impiego del personale cosí formato;

— nel caso di fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni, le loro possibilità di realizzazione e di utilizzazione nelle condizioni migliori;

— i prevedibili effetti della realizzazione del programma di formazione sullo svilppo economico, sociale e culturale del paese.

Art. 11

Le azioni di cooperazione tecnica generale, di cui all'articolo 9, lettera f), del protocollo n. 5 allegato alla convenzione e all'articolo 9, lettera f), dell'allegato V della decisione, formano oggetto di programmi globali proposti dalla Comunità. Ne sono beneficiari:

  1. a) per le sessioni di formazione di breve durata: le persone che compiano i loro studi o che completino la loro formazione in Europa o altrove, principalmente i cittadini degli Stati e paesi d'oltremare associati o coloro che provengano dai territori e dipartimenti francesi d'oltremare;

  2. b) per i bollettini o altri documenti destinati ad assicurare il collegamento con i partecipanti ai vari programmi di formazione e d'informazione: detti partecipanti.

CAPITOLO III - AIUTI ALLA PRODUZIONE E ALLA DIVERSIFICAZIONE