REGOLAMENTO N. 183/66/CEE DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1966 relativo alla non fissazione di un importo supplementare per le uova sudafricane
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
Visto il regolamento n. 21 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,
Visto il regolamento n. 154/66/CEE della Commissione, del 25 ottobre 19662, che fissa l'importo supplementare applicabile all'importazione di prodotti dell'avicoltura in provenienza dai paesi terzi e abroga il regolamento n. 109, in particolare l'articolo 4,
Considerando che, allo scopo di evitare negli scambi di prodotti disciplinati dal regolamento n. 21 perturbazioni dovute ad offerte di paesi terzi fatte a prezzi inferiori al prezzo limite, i prelievi, determinati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 21 ed eventualmente diminuiti a norma dell'articolo 5 dello stesso regolamento, devono essere aumentati in ciascuno Stato membro di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo d'offerta franco frontiera e il prezzo limite;
Considerando che questo importo supplementare tuttavia, non si aggiunge al prelievo nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico;
Considerando che, con lettera del 10 novembre 1966, il governo della Repubblica dell'Africa del Sud si è dichiarato disposto a dare queste garanzie per le esportazioni di uova in guscio di volatili da cortile; che il suddetto governo provvederà affinché tutte le esportazioni di uova in guscio di volatili da cortile nella Comunità avvengano tramite il solo organismo «Egg Control Board» sottoposto al controllo permanente dello Stato; che provvederà ugualmente affinché i pagamenti di compensazione previsti per le esportazioni della Comunità, siano fissati in modo che le consegne non siano effettuate al disotto del prezzo limite per le uova in guscio di volatili da cortile, fissato dalla Comunità e valido nel giorno dello sdoganamento;
Considerando che il governo della Repubblica dell'Africa del Sud si è inoltre dichiarato disposto:
- a trasmettere alla Commissione i dati relativi alle quantità, alla data della consegna, al paese di destinazione, al luogo di transito di frontiera e all'importo dei pagamenti di compensazione,
- a permettere alla Commissione di esercitare un controllo permanente sulla efficacia delle misure adottate, in particolare per quanto riguarda il calcolo dei pagamenti di compensazione;
Considerando che i problemi relativi all'osservanza di questa dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentanti della Repubblica dell'Africa del Sud; che a seguito delle discussioni, si può ritenere che questo paese terzo è in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia; che, di conseguenza, non occorre fissare un importo supplementare all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie del paese stesso;
Considerando, che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 21, i prelievi, determinati a norma dell'articolo 4 di detto regolamento ed eventualmente diminuiti a norma dell'articolo 5 del regolamento stesso, non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di uova in guscio di volatili da cortile (numero ex 04.05 A della tariffa doganale comune) originarie e provenienti dalla Repubblica dell'Africa del Sud.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1966. Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN