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Regolamento N. 423/67/CEE, N. 6/67/Euratom del Consiglio del 25 luglio 1967 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri delle Commissioni della C.E.E. e della C.E.E.A., nonché dell'Alta Autorità, che non sono stati nominati membri della Commissione unica delle Comunità Europee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee [1], e in particolare l'articolo 34,

Considerando che spetta al Consiglio fissare il trattamento economico degli ex-membri dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica che, avendo cessato dalle loro funzioni, non sono stati nominati membri della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Gli ex-membri dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica che, avendo cessato dalle loro funzioni, conformemente all'articolo 32 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, non sono stati nominati membri della Commissione unica, hanno diritto, a decorrere dal 1o agosto 1967 e fino al 31 dicembre 1967, alla corresponsione dello stipendio base, degli assegni familiari e dell'indennità di residenza, di cui agli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio del 25 luglio 1967 [2].

Qualora in tale periodo l'interessato eserciti nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, cioè senza deduzione delle imposte, che egli riscuote nelle nuove funzioni, è dedotta dalla corresponsione di cui sopra. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, seconda frase e paragrafo 4 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio del 25 luglio 1967 si applicano per analogia.

Art. 2

Le disposizioni degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 21 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono applicabili agli ex-membri dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica di cui all'articolo 1; le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 di detto regolamento sono loro applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1968 e le disposizioni dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono loro applicabili per analogia durante il periodo dal 6 luglio 1967 al 31 dicembre 1967.

Il periodo durante il quale è stato effettuato il versamento previsto all'articolo 1 viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità transitoria e dei diritti di pensione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967. Per il Consiglio Il Presidente Fr. Neef [1] GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2. [2] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale. --------------------------------------------------