Regolamento n. 765/67/CEE della Commissione del 26 ottobre 1967 relativo alla non fissazione di un importo supplementare per le uova australiane
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
Visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova1,
Visto il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi2, ed in particolare l'articolo 4,
Considerando che quando il prezzo di offerta franco frontiera di un prodotto scende al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ;
Considerando che questo importo supplementare non è tuttavia applicabile nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio, il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico ;
Considerando che, con lettere del 4 settembre e del 20 ottobre 1967, il governo della Federazione australiana si è dichiarato disposto a dare questa garanzia per le esportazioni verso la Comunità di uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova; che esso provvederà affinchè queste esportazioni avvengano tramite il solo organismo « Egg Board » sottoposto al controllo permanente dello Stato; che provvederà ugualmente affinchè l'organismo « Egg Board » fissi i prezzi per queste esportazioni in modo che le consegne non siano effettuate al di sotto del prezzo limite per le uova in guscio di volatili da cortile, fissato dalla Comunità e valido nel giorno dello sdoganamento ;
Considerando che il governo della Federazione australiana si è inoltre dichiarato disposto : a trasmettere alla Commissione, in particolare, i dati relativi alle quantità, alla data della consegna, al paese di destinazione, al luogo di transito della frontiera della Comunità, alle spese di commercializzazione e ai prezzi di vendita cif porti di sbarco nella Comunità ; a permettere alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacità delle sue misure ;
Considerando che i problemi relativi all'osservanza di questa dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentanti della Federazione australiana ; che a seguito delle discussioni, si può ritenere che questo paese terzo è in grado di tenere fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che di conseguenza, non occorre fissare un importo supplementare all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza dalla Federazione australiana ;
Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Art. 1
I prelievi determinati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 122/67/CEE non sono aumen tati di un importo supplementare per le importazioni di uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova, della voce ex 04.05 A della tariffa doganale comune, originarie e in provenienza dalla Federazione australiana.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1967. Per la Commissione Il Presidente Jean Rey