REGOLAMENTO (CEE) N. 1397/68 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 1968 che modifica il regolamento n. 474/67/CEE relativo alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di riso e di rotture di riso
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso1, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,
considerando che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, la restituzione applicabile il giorno della presentazione di una domanda di titolo può essere applicata ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo e che in tal caso un correttivo è applicato alla restituzione; che, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 474/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, relativo alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di riso e di rotture di riso2, detto correttivo è uguale alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine;
considerando che, mentre i titoli d'esportazione di riso e di rotture di riso sono validi fino al termine del quinto mese successivo a quello durante il quale sono stati rilasciati, esiste raramente per tali prodotti un mercato a termine veramente rappresentativo, soprattuto per i termini diversi da quello o da quelli più vicini; che è pertanto opportuno poter fissare un correttivo inferiore alla differenza suindicata;
considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento n. 474/67/CEE;
considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I due primi commi dell'articolo 1 del regolamento n. 474/67/CEE sono sostituiti dal seguente testo: «Alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di riso e di rotture di riso prevista all'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE, la restituzione fissata il giorno del deposito della domanda del titolo è quella applicabile a un'esportazione effettuata nello stesso giorno:
— diminuita di un importo al massimo uguale alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine e il prezzo cif, quando il primo è superiore al secondo, di oltre 0,025 unità di conto per 100 chilogrammi,
— aumenta di un importo al massimo uguale alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine, quando il primo è superiore al secondo di oltre 0,025 unità di conto per 100 chilogrammi.
Nell'intervallo tra le fissazioni settimanali, la restituzione applicabile, in caso di fissazione in anticipo, viene adattata soltanto quando l'applicazione della disposizione di cui sopra implica una modifica del suo importo superiore a 0,025 unità di conto per 100 chilogrammi.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1968. Per la Commissione Il Vicepresidente F. HELLWIG