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REGOLAMENTO (CEE) N. 990/69 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1969 relativo alla non fissazione dell'importo supplemente per i prodotti d'uova austriaci

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova1, modificato dal regolamento (CEE) n. 830/682, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 19673, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e abroga il regolamento n. 48/67/CEE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, quando il prezzo di offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo o l'imposta all'importazione applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo di offerta;

considerando che questo importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire e in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio non sarà inferiore al prezzo limite e che sara evitata ogni deviazione di traffico;

considerando che con lettera del 28 maggio 1969, il governo della Repubblica austriaca si è dichiarato disposto a fornire tale garanzia per le esportazioni verzo la Comunita di prodotti delle voci 04.05 B I e 35.02 A II a) della tariffa doganale comune; che per garantire l'efficacia delle misure previste, tale garanzia concerne tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 b) del regolamento n. 122/67/CEE e all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE;

considerando che il governo della Repubblica austriaca provvederà a che dette esportazioni vengano effettuate unicamente dall'azienda "Biomerx" apparcenente alla "Osterreichischer Molkerei-und Kaserei-Verband" e sottoposte al controllo permanente dello Stato; che provvederà ugualmente affinche l'azienda "Biomerx" fissi i prezzi per queste esportazioni in modo che le consegne non siano effettuate al disotto dei prezzi limite per i suddetti prodotti, fissati dalla Comunità e validi il giorno dello sdoganamento;

considerando che il governo della Repubblica austriaca si è inoltre dichiarato disposto:

_ a trasmettere alla Commissione, in particolare, i dati relativi alla natura o allo stato fisico del prodotto, alla specie di volatili di origine, alla quantità, ai prezzi, alle date di consegna e al paese destinatario nella Comunità;

_ a far si che la Commissione possa esercitare un controllo permanente sull'efficacia di queste misure;

considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale garanzia sono stati esaminati dettagliatamente con i rappresentanti della Repubblica austriaca; che a seguito delle discussioni si puo ritenere che questo paese terzo e in grado di tener fede alla dichiarazione di garanzia;

considerando che non occorre quindi fissare un importo supplementare all'importazione di prodotti a base di uova e di ovoalbumina e lattoalbumina originari della Repubblica austriaca e in provenianza da tale paese:

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I prelievi fissati a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 122/67/CEE per le importazioni di prodotti di cui alle sottoindicate voci della tariffa doganale comune, originari della Repubblica austriaca e in provenienza da tale paese, non sono aumentati di un importo supplementare: 04.05 Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: B. Uova sgusciate e giallo d'uova:

1. atti ad usi alimentari:

  1. a) Uova sgusciate:

1. essiccate

2. altre

  1. b) Giallo d'ouva:

1. liquido

2. congelato

3. essiccato

Art. 2

Le imposte all'importazione fissate a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 170/67/CEE per i prodotti delle sottoindicate voci della tariffa doganale comune, originari della Repubblica austriaca e in provenienza da tale paese, non sono aumentati di un importo supplementare: 35.02 Albumine, albuminati, e altri derivati dalle albumine: A. Albumine:

11. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana);

  1. a) Ovoalbumina e lattoalbumina:

1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)

2. altre

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1969. Per la Commissione Il Presidente Jean REY