REGOLAMENTO (CEE) N. 1265/69 DELLA COMMISSIONE del 1 * luglio 1969 relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/682, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,
considerando che il regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalita di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento3, ha fissato differenti caratteristiche di qualita per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio; che e necessario prevedere una regolamentazione uniforme su scala comunitaria, al fine di evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri, di metodi differenti per la determinazione di tali caratteristiche di qualità;
considerando che per questa regolamentazione è opportuno adottare metodi di analisi generalmente riconosciuti;
considerando che necessita rendere applicabili i metodi in causa agli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento a decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento n. 1009/67/CEE, dato che in assenza di tali metodi i contratti sono stati conclusi con riserva;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I metodi di determinazione delle caratteristiche di qualità dello zucchero di cui al regolamento (CEE) n. 2103/77 sono fissati come indicato nell'allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per gli acquisti effettuati dall'organismo d'intervento esso ha effetto a decorrere dal 1o luglio 1968.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 * luglio 1969. Per la Commissione Il Presidente Jean REY