REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/69 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1969 relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate provenienti dalla Romania
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame1,
visto il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi2, in particolare l'articolo 4,
considerando che, quando il prezzo d'offerta franc} frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta;
considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico;
considerando che; con lettera del 5 novembre 1969, le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni nella Comunita di anatre e oche macellate; che esse provvederanno affinchè dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport; che provvederanno inoltre affinchè per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunita inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento; che a tal fine provvederanno in particolare affinche l'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport eviti le misure che possono determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazione abbinate, o le misure aventi effetti analoghi;
considerando che le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono inoltre dichiarate disposte a trasmettere regolarmente alla Commissione, tramite l'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport, i dettagli relativi alle esportazioni di anatre e oche macellate nella Comunità un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate;
considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentati della Repubblica socialista di Romania; che, a seguito delle discussioni, si puo ritenere che la Repubblica socialista di Romania è in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania;
considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I prelievi determinati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 123/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti delle voci 02.02 A II e III della tariffa doganale comune originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania:
a) anatre morte, presentate spennate, dissanguate, non svuotate intestini, con la testa e le zampe, denominate " anatre 85 %;
b) anatre morte, intere, presentate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate "anatre 70 %";
c) oche morte, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate "oche 82 %";
d) oche morte, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate "oche 75 %".
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli State membri. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1969. Per la Commissione Il Presidente Jean REY