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REGOLAMENTO (CEE) N. 537/70 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1970 che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura1,

visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizoni da fiore2, modificato dal regolamento (CEE) n. 448/693, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 315/68, gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure di deroga per quanto riguarda taluni criteri delle norme di qualità, per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi;

considerando che le norme di qualità istituite dal regolamento (CEE) n. 315/68 non consentono in alcuni casi di soddisfare alle esigenze commerciali dei paesi terzi; che, nei casi in cui tali esigenze commerciali sono di natura stabile e permanente è opportuno dare agli Stati membri, senza limitazione di durata, l'autorizzazione di soddisfarle;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle piante vive e dei prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Gli Stati membri sono autorizzati a prendere alcune misure di deroga per quanto riguarda le norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei seguenti bulbi, tuberi e rizomi da fiore:

Freesia Ragioneri,

Freesia Refracta Alba,

Freesia Buttercup,

Gladiolus, a grandi fiori,

Gladiolus primulinus,

Gladiolus Heraut,

Gladiolus Papillon,

Iris «Wedgwood».

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2. Le misure di deroga di cui al paragrafo 1 possono essere adottate solo nel settore della calibrazione e nelle condizioni e nei limiti indicati in allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970. Per la Commissione Il Presidente Jean REY