REGOLAMENTO (CEE) N. 1523/70 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1970 che classifica merci nella sottovoce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, in particolare l'articolo 3,
considerando che sono necessarie disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di classificare le carni della specie bovina domestica parzialmente o completamente scongelate;
considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 19682, modificata da ultimo col regolamento (CEE) n. 1239/70 del Consiglio, del 29 giugno 19703, comprende nella sottovoce 02.01 A II a) 1 le carni della specie bovina domestica, fresche o refrigerate, e nella sottovoce 02.01 A II a) 2 le carni della specie bovina domestica congelate;
considerando che i termini «carni fresche o refrigerate» della sottovoce 02.01 A II a) 1 non comprendono le carni che hanno subìto un trattamento quale ad esempio la congelazione, comportante una modificazione della loro struttura;
considerando d'altra parte che le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, capitolo 2, considerazioni generali, sotto il titolo «distinzione fra le carni e frattaglie di questo capitolo e i prodotti del capitolo 16», precisano che:
- il termine «fresco» si riferisce ai prodotti allo stato naturale;
- il termine «refrigerato» si riferisce ai prodotti raffreddati e mantenuti ad una temperatura di circa 0º C, non comportante la congelazione;
- il termine «congelato» si riferisce ai prodotti raffreddati fino alla congelazione delle parti profonde;
considerando che le carni che hanno dapprima subìto la congelazione delle parti profonde e che sono state poi parzialmente o completamente scongelate non possono essere considerate come carni fresche o refrigerate; che in effetti la congelazione delle carni comporta modificazioni della struttura che si riscontrano nelle carni scongelate;
considerando quindi che le carni parzialmente o completamente scongelate rientrano nella sottovoce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune;
considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le carni della specie bovina domestica parzialmente o completamente scongelate rientrano nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune: 02.01: Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: II. della specie bovina:
a) domestica 2. congelate.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1970. Per la Commissione Il Presidente Franco M. MALFATTI