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REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/70 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1970 relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i tacchini macellati provenienti dalla Polonia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico;

considerando che il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi2, modificato dal regolamento (CEE) n. 2224/703, ha stabilito talune condizioni e la procedura per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 123/67/CEE;

considerando che, con lettera del 1º dicembre 1970 il governo della Repubblica popolare di Polonia si è dichiarato disposto a dare tale garanzia per le esportazioni verso la Comunità di tacchini macellati; che esso provvederà affinchè dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dal Centro statale per il commercio estero «Animex»; che provvederà inoltre affinchè per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido il giorno dello sdoganamento; che a tal fine provvederà in particolare affinchè il Centro statale per il commercio estero «Animex» eviti le misure che possono determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate, o le misure aventi effetti analoghi;

considerando che il governo della Repubblica popolare di Polonia si è inoltre dichiarato disposto a trasmettere regolarmente alla Commissione, tramite il Centro statale per il commercio estero «Animex», i dettagli relativi alle esportazioni di tacchini macellati nella Comunità e a porre la Commissione in grado di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate;

considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentati della Repubblica popolare di Polonia; che, a seguito delle discussioni, si può ritenere che la Repubblica popolare di Polonia è in grado di tener fede alla dichiarazione di garanzia; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Polonia;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I prelievi fissati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 123/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di tacchini macellati della voce 02.02 A IV della tariffa doganale comune, originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Polonia.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1970. Per la Commissione Il Presidente Franco M. MALFATTI