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REGOLAMENTO (CEE) N. 326/71 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 1971 che stabilisce, nel settore del tabacco greggio, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro importo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il commercio internazionale del tabacco greggio riguarda esclusivamente il tabacco in colli, sola forma che consente la conservazione del prodotto in condizioni tecniche soddisfacenti; che è pertanto opportuno limitare la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio al tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità;

considerando che le condizioni di prezzo e di smercio differiscono secondo le varietà di tabacco raccolto nella Comunità; che è pertanto necessario fissare restituzioni d'importo diverso secondo le varietà;

considerando che il tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia di un determinato raccolto puo - essere commercializzato nel corso di un periodo relativamente lungo; che alcuni elementi di base dei criteri per la fissazione della restituzione possono differire secondo l'annata di produzione del tabacco in causa; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di differenziare secondo il raccolto la restituzione per il tabacco di una determinata varietà;

considerando che le restituzioni devono essere fissate sulla base di determinati criteri che permettano di coprire la differenza tra i prezzi del tabacco in colli prodotto nella Comunità e per il quale è stato concesso un premio e i prezzi nel commercio internazionale; che occorre altresi tener conto per ciascuna varietà delle condizioni nelle quali lo smercio della produzione attraverso il circuito commerciale si svolge nella Comunità;

considerando che è inoltre necessario tener presenti per tale fissazione le spese di commercializzazione, di trasporto nonché le spese commerciali e di resa:

considerando che, a causa della distanza del mercato comunitario dai mercati dei paesi di destinazione e delle condizioni particolari d'importazione in alcuni di questi ultimi, è necessario prevedere la possibilità di una differenziazione dell'importo delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti;

considerando che occorre prevedere gli elementi di cui si deve tener conto per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70;

considerando che, per evitare distorsioni della concorrenza, è necessario che il regime amministrativo cui sono soggetti gli operatori sia identico in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio è limitata al tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità.

Art. 2

1. Le restituzioni vengono fissate per varietà della produzione comunitaria, prendendo in considerazione gli elementi seguenti:

  1. a) situazione e prospettive di evoluzione:

    — dei prezzi praticati nella Comunità e delle disponibilità nonché delle possibilità di smercio nella Comunità;

    — dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

  2. b) più favorevoli spese di commercializzazione e di trasporto all'interno della Comunità nonché più favorevoli spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione;

  3. c) aspetto economico delle esportazioni previste.

2. Per il tabacco di una stessa varietà, la restituzione puo - essere differenziata secondo l'annata di raccolta.

Art. 3

Quando la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità puo - essere differenziata per una o più varietà secondo la destinazione dei prodotti in causa.

Art. 4

Per l'apprezzamento dei casi eccezionali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 si tiene conto fra l'altro delle condizioni particolari riguardanti alcuni mercati di destinazione, come costi di trasporto eccezionalmente elevati o caratteristiche specifiche di tali mercati.

Art. 5

1. La restituzione viene pagata allorché è esibita la prova che i prodotti

  1. a) sono stati raccolti nella Comunità,

  2. b) provengono dal raccolto per il quale è chiesta la restituzione,

  3. c) sono stati esportati fuori della Comunità.

2.

In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, la restituzione viene corrisposta alle condizioni previste al paragrafo 1, purché sia provato che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale la restituzione è stata fissata.

Possono tuttavia essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui al paragrafo 3, salvo condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

3. Disposizioni complementari, e in particolare le modalità di controllo della concessione delle restituzioni, possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 15 febbraio 1971. Per il Consiglio Il Presidente M. COINTAT