REGOLAMENTO (CEE) N. 801/71 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1971 che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili all'esportazione di fiori recisi freschi verso i paesi terzi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura1,
visto il regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 316/68, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi;
considerando che le disposizioni in materia di presentazione previste dalle norme di qualità per i fiori recisi non consentono di soddisfare in tutti i casi alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi; che tali esigenze commerciali sono di natura stabile e permanente; che è pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a soddisfarle, e cio senza limitazione di durata;
considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini dell'esportazione di fiori recisi verso gli Stati Uniti d'America e il Canada, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure di deroga alle disposizioni previste dal capitolo VI, lettera A, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 316/68.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1971. Per la Commissione Il Presidente Franco M. MALFATTI