REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,
viste le proposte della Commissione, elaborate previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti [1],
visti i pareri del Parlamento europeo [2],
visti i pareri del Comitato economico e sociale [3],
[1] GU n. 194 del 28.10.1966, pag. 3333/66 e GU n. C 95 del 21.9.1968, pag. 18.
[2] GU n. C 10 del 14.2.1968, pag. 30 e GU n. C 135 del 14.12.1968, pag. 4.
[3] GU n. 64 del 5.4.1967, pag. 1009/67 e GU n. C 21 del 20.2.1969, pag. 18.
considerando che si è progressivamente delineato l'interesse ad una revisione generale del regolamento n. 3 del Consiglio per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti [4], sia in base all'esperienza pratica della sua applicazione dal 1959, sia a causa delle modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali;
[4] GU n. 30 del 16.12.1958, pag. 561/58.
considerando che le norme di coordinamento stabilite possono essere nel loro complesso sviluppate e migliorate e nel contempo in certa misura semplificate, tenuto conto delle rilevanti differenze che sussistono tra le legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale;
considerando che è opportuno, in questa occasione, riunire in un solo strumento tutte le norme di base adottate, per l'applicazione dell'articolo 51 del trattato, in favore dei lavoratori, ivi compresi i lavoratori frontalieri, i lavoratori stagionali e la gente di mare;
considerando che, date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione «ratione personae», è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati in favore dei lavoratori subordinati;
considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale s'inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro, garantendo all'interno della Comunità, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il benificio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza;
considerando che tali obiettivi devono essere raggiunti, in particolare, mediante la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali sia per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, nonchè mediante l'erogazione delle prestazioni alle differenti categorie di persone coperte dal regolamento, qualunque sia il loro luogo di residenza all'interno della Comunità;
considerando che le norme di coordinamento adottate per l'applicazione dell'articolo 51 del trattato devono assicurare ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità i diritti e i vantaggi acquisiti, senza che queste norme possano comportare cumuli ingiustificati;
considerando che a tale scopo, in materia di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), gli interessati devono poter beneficiare del complesso delle prestazioni acquisite nei diversi Stati membri entro il limite - necessario per evitare cumuli ingiustificati, derivanti in particolare dalla sovrapposizione di periodi di assicurazione e di periodi assimilati - del più elevato tra gli importi delle prestazioni che sarebbe dovuto da uno di detti Stati se il lavoratore vi avesse compiuto tutta la sua carriera;
considerando che, nell'intento di permettere la mobilità della manodopera in condizioni, migliori, è ormai necessario assicurare un coordinamento più completo tra i regimi di assicurazione e di assistenza alla disoccupazione di tutti gli Stati membri; che, in tale intento, per agevolare la ricerca di occupazione nei diversi Stati membri, occorre in particolare concedere al lavoratore privo di occupazione il beneficio, durante un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto;
considerando che è auspicabile migliorare il sistema applicabile in materia di prestazioni familiari in base al regolamento n. 3 in caso di dispersione della famiglia, sia per quanto riguarda le catergorie di persone che danno diritto a tali prestazioni sia per quanto riguarda i meccanismi di erogazione;
considerando che, tenuto conto dei problemi che si pongono in materia di disoccupazione, è opportuno generalizzare il beneficio delle prestazioni familiari per i familiari dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello che è debitore delle prestazione di disoccupazione;
considerando inoltre che occorre sopprimere la limitazione attualmente prevista per la concessione delle prestazioni familiari; che, per assicurare il versamento alle famiglie separate delle prestazioni destinate a contribuire al mantenimento dei familiari, senza peraltro prendere in considerazione le prestazioni che presentano un carettere preponderante d'incremento demografico, sarebbe preferibile definire norme comuni a tutti gli Stati membri e che si deve continuare a persequire tale fine; ma che, di fronte a legislazioni nazionali disparate, occorre adottare soluzioni che rengano conto di tale situazione: versamento delle prestazioni familiari del paese di occupazione per cinque paesi, versamento degli assegni familiari previsti dal paese di residenza dei familiari se il paese di occupazione è la Francia;
considerando che, per analogia con le soluzioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [5], è auspicabile associare, nell'ambito di un Comitato consultivo, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro all'esame dei problemi trattati dalla commissione amminstrativa;
considerando che il presente regolamento può sostituirsi agli accomodamenti previsti all'articolo 69, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 (10) (15) Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
a) i termini «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» designano rispettivamente:
i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;
ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:
quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo, oppure
in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento indicato nell'allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all'allegato I;
iii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell'insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all'allegato I;
iv) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti:
qualora eserciti un'attività subordinata o autonoma, oppure
qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell'ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso Stato membro;
b) il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza;
c) il termine «lavoratore stagionale» designa qualsiasi lavoratore subordinato che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno;
c bis) il termine «studente» designa qualsiasi persona diversa da un lavoratore subordinato o autonomo o da un suo familiare o da un superstite ai sensi del presente regolamento che segua un corso di studi o una formazione professionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità di uno Stato membro e che sia assicurata nell'ambito di un regime generale di sicurezza sociale o di un regime speciale di sicurezza sociale applicabile agli studenti;
d) il termine «profugo» ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra, il 28 luglio 1951;
e) il termine «apolide» ha il significato definito nell'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York, il 28 settembre 1954;
f)
i) il termine «familiare» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 31, dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede; tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o autonomo o con lo studente ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest'ultimo si considererà soddisfatta tale condizione. Qualora la legislazione di uno Stato membro non permetta di identificare i familiari tra le altre persone alle quali essa si applica, il termine «familiare» è inteso secondo la definizione di cui all'allegato I;
ii) tuttavia, se si tratta di prestazioni a favore di minorati erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro a tutti i cittadini di questo Stato che soddisfano i requisiti prescritti, il termine «familiare» designa per lo meno il coniuge, i figli minorenni nonché i figli maggiorenni a carico del lavoratore subordinato o autonomo o dello studente;
g) il termine «superstite» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come superstite dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate; tuttavia, se tale legislazione considera come superstite soltanto una persona già convivente con il defunto, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è stata prevalentemente a carico del deceduto;
h) il termine «residenza» indica la dimora abituale;
i) il termine «dimora» indica la dimora temporanea;
j) il termine «legislazione» indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Questo termine esclude le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni contrattuali:
i) che servono all'attuazione di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente, o
ii) che creano un regime la cui gestione è assicurata dalla medesima istituzione che amministra i regimi istituiti dalle leggi o regolamenti di cui al comma precedente,
questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiarazione fatta dallo Stato membro interessato in cui siano menzionati regimi di tale natura ai quali il presente regolamento è applicabile. La dichiarazione è notificata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 97. Le disposizioni del comma precedente non possono aver l'effetto di sottrarre dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi ai quali il regolamento n. 3 è stato applicato. Il termine «legislazione» esclude anche le disposizioni previste da regimi speciali per lavoratori autonomi la cui creazione è lasciata all'iniziativa degli interessati o la cui applicazione è limitata ad una parte circoscritta del territorio dello Stato membro in causa, indipendentemente dal fatto che esse siano state oggetto o meno di una decisione dei pubblici poteri che le rendono obbligatorie o che ne estendano il campo d'applicazione. I regimi speciali in questione sono menzionati nell'allegato II;
j bis) il termine “regime speciale per i dipendenti pubblici" designa ogni termine di sicurezza sociale, differente dal regime generale di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati negli Stati membri interessati, al quale siano direttamente soggette tutte le categorie dei dipendenti pubblici o del personale assimilato o alcune di esse;
k) il termine «convenzione di sicurezza sociale» designa ogni strumento, bilaterale o multilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, nonché ogni strumento multilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati nel settore della sicurezza sociale per l'insieme o parte dei settori e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti;
l) il termine «autorità competente» designa, per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente, nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio dello Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi della sicurezza sociale;
m) il termine «commissione amministrativa» designa la commissione di cui all'articolo 80;
n) il termine «istituzione» designa, per ciascuno Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
o) il termine «istituzione competente» designa:
i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure
ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure
iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione, oppure
iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
p) i termini «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora» designano rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
q) il termine «Stato competente» designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;
r) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di assicurazione;
s) i termini «periodi di occupazione» o «periodi di attività lavorativa autonoma» designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma; anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di occupazione;
s bis) il termine «periodi di residenza» designa i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti;
t) i termini «prestazioni», «pensioni», e «rendite» designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi;
u)
i) il termine «prestazioni familiari» designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II;
ii) il termine «assegni familiari» designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari;
v) il termine «assegni in caso di morte» designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera t).
Art. 1
Art. 2 Campo di applicazione quanto alle persone
1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.
2. Il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi e degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.
Art. 3 Parità di trattamento
1. Le persone alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al diritto di eleggere i membri degli organi delle istituzioni di sicurezza sociale o di partecipare alla loro designazione, ma non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'eleggibilità e le modalità di designazione degli interessati a tali organi.
3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell'allegato III.
Art. 4 (10) Campo d'applicazione «ratione materiae»
1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazione relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
c) le prestazioni di vecchiaia;
d) le prestazioni ai superstiti;
e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
f) gli assegni in caso di morte;
g) le prestazioni di disoccupazione;
h) le prestazioni familiari.
2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.
2 bis.
Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell'assistenza sociale.
Per «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo» si intendono le prestazioni:
a) che sono destinate:
i) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato; o
ii) unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l'ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato; e
b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive; e
c) che sono elencate nell'allegato II bis.
2 ter. Il presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell'allegato II, sezione III, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio.
3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.
4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.
Art. 5 (10) Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento
Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all'articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78.
Art. 4
Art. 5
Art. 6 Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce
Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento, quest'ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli:
a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure
b) almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per definire i quali non debba intervenire nessuna istituzione di uno di questi ultimi Stati.
Art. 7 (7) Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento
1. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti:
a) da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che, previa ratifica da parte di uno Stato membro o di diversi Stati membri, sia ivi entrata in vigore;
b) dagli accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.
2. Nonostante quanto disposto nell'articolo 6, rimangono applicabili:
a) le disposizioni degli accordi del 27 luglio 1950 e del 30 novembre 1979, concernenti la sicurezza sociale dei battellieri del Reno;
b) le disposizioni della convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;
c) talune disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limitato nel tempo, e purché siano menzionate nell'allegato III.