REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Testo vigente
ALLEGATO II (A) (B) (8) (10) (15)
ALLEGATO II (A) (B) (8) (10) (15) Articolo 1, lettere j) e u) del regolamento
I. Assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 1, lettera u), punto i)
A. BELGIO
a) L'assegno di nascita
b) Il premio di adozione (SIC! Senza oggetto.)
B. BULGARIA Senza oggetto.
C. REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
D. DANIMARCA Senza oggetto.
E. GERMANIA Senza oggetto.
F. ESTONIA Senza oggetto.
G. GRECIA Senza oggetto.
H. SPAGNA
1. I lavoratori che esercitano un'attività autonoma nei termini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del testo rielaborato dalla legge generale sulla sicurezza sociale (regio decreto legislativo n. 1/1994, del 20 giugno 1994) e dell'articolo 3 del decreto n. 2530/1970, del 20 agosto 1970, che disciplina il regime speciale dei lavoratori autonomi che si riuniscono in categoria professionale e scelgono di aderire alla mutua della categoria professionale, invece di iscriversi al regime speciale della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi.
2. Regimi previdenziali e/o aventi carattere di assistenza sociale o di beneficenza, gestiti da istituzioni non soggette alla legge generale sulla sicurezza sociale o alla legge del 6 dicembre 1941.
I. FRANCIA I regimi a prestazione complementare per lavoratori autonomi nel settore artigianale, industriale, commerciale o delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 e L 723-14 del codice di sicurezza sociale.
J. IRLANDA Senza oggetto.
K. ITALIA Senza oggetto.
L. CIPRO Senza oggetto.
M. LETTONIA Senza oggetto.
N. LITUANIA Senza oggetto.
O. LUSSEMBURGO Senza oggetto.
P. UNGHERIA Senza oggetto.
Q. MALTA Senza oggetto.
R. PAESI BASSI Senza oggetto.
S. AUSTRIA Senza oggetto.
T. POLONIA Senza oggetto.
U. PORTOGALLO Senza oggetto.
V. ROMANIA Senza oggetto.
W. SLOVENIA Senza oggetto.
X. SLOVACCHIA Senza oggetto.
Y. FINLANDIA Senza oggetto.
Z. SVEZIA Senza oggetto.
AA. REGNO UNITO Senza oggetto.
II. Assegni speciali di nascita e di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 1, lettera u), punto i)
A. BELGIO
a) L'assegno di nascita
b) Il premio di adozione
B. BULGARIA Indennità forfettaria di maternità (Legge sugli assegni familiari per i figli).
C. REPUBBLICA CECA Assegno di nascita.
D. DANIMARCA Nulla.
E. GERMANIA Nulla.
F. ESTONIA
a) Assegno di nascita
b) Assegno di adozione.
G. GRECIA Nulla.
H. SPAGNA Assegni di nascita (prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico per la nascita del terzo figlio e dei figli successivi e prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico in caso di nascita multipla).
I. FRANCIA Premio di natalità o di adozione (prestazione per la prima infanzia).
J. IRLANDA Nulla.
K. ITALIA Nulla.
L. CIPRO Nulla.
M. LETTONIA
a) Assegno di nascita
b) Assegno di adozione.
N. LITUANIA Assegno di nascita.
O. LUSSEMBURGO
a) L'assegno prenatale.
b) L'assegno di nascita.
P. UNGHERIA Sussidio di maternità.
Q. MALTA Nulla.
R. PAESI BASSI Nulla.
S. AUSTRIA Nulla
T. POLONIA Assegno di nascita unico (legge relativa alle prestazioni familiari).
U. PORTOGALLO Nulla.
V. ROUMANIE Assegno di nascita.
W. SLOVENIA Sussidio di natalità.
X. SLOVACCHIA Assegno di nascita.
Y. FINLANDIA Assegno globale di maternità, assegno forfettario di maternità e aiuto sotto forma di importo forfettario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità.
Z. SVEZIA Nulla.
AA. REGNO UNITO Nulla.
III. Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento
A. BELGIO Nulla.
B. BULGARIA Nulla.
C. REPUBBLICA CECA Nulla.
D. DANIMARCA Nulla.
E. GERMANIA
a) Le prestazioni accordate a norma delle legislazioni dei Länder a favore dei minorati e in particolare dei ciechi.
F. ESTONIA Assegno di nascita.
G. GRECIA Nulla.
H. SPAGNA Nulla.
I. FRANCIA Nulla.
J. IRLANDA Nulla.
K. ITALIA Nulla.
L. CIPRO Nulla.
M. LETTONIA Assegno di nascita.
N. LITUANIA Assegno di nascita.
O. LUSSEMBURGO Nulla.
P. UNGHERIA Sussidio di maternità.
Q. MALTA Nulla.
R. PAESI BASSI Nulla.
S. AUSTRIA Senza oggetto.
T. POLONIA Prestazione una tantum di assistenza sociale per la nascita di un figlio (legge del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale).
U. PORTOGALLO Nulla.
V. ROMANIA Nulla.
W. SLOVENIA Sussidio di maternità.
X. SLOVACCHIA Assegno di nascita.
Y. FINLANDIA Nulla.
Z. SVEZIA Nulla.
AA. REGNO UNITO Nulla.