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REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/71 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1971 relativo alle misure di salvaguardia previste dal protocollo addizionale all'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia nonché dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in data 23 novembre 1970, è stato firmato a Bruxelles il protocollo addizionale all'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e che un accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia è stato firmato a Bruxelles il 27 luglio 1971;

considerando che, per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, le procedure da seguire sono fissate nel trattato stesso;

considerando che per contro è necessario definire le modalità secondo cui sarà applicata la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 60 del protocollo addizionale nonché all'articolo 23 dell'accordo provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

La Commissione, su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere di applicare ai prodotti importati dalla Turchia le misure di salvaguardia che la Comunità si è riservata di adottare all'articolo 60 del protocollo addizionale all'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia nonché all'articolo 23 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia, in particolare un ritiro temporaneo, totale o parziale, delle concessioni tariffarie ed altre, accordate dalla Comunità alla Turchia.

Le misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Se alla Commissione è stata presentata una domanda di uno Stato membro, essa decide in merito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione nel termine di dieci giorni lavorativi dal giorno della comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

Art. 2

1.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, la Commissione, onde consentire ad uno Stato membro di far fronte alle perturbazioni o alle difficoltà di cui all'articolo 60 del protocollo addizionale nonché all'articolo 23 dell'accordo provvisorio, può autorizzare tale Stato membro a prendere misure di salvaguardia.

Queste misure, nonché la decisione della Commissione, sono notificate a tutti gli Stati membri.

2.

In caso d'urgenza, lo o gli Stati membri interessati possono introdurre restrizioni quantitative all'importazione. Essi notificano immediatamente queste misure alla Commissione e agli altri Stati membri.

La Commissione decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa diviene immediatamente esecutiva.

3.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.

La decisione della Commissione è sospesa quando il Consiglio è adito dallo Stato membro che ha adottato misure conformemente al paragrafo 2. Questa sospensione prende termine trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

4. Per l'applicazione del presente articolo, devono essere scelte, in ordine di priorità, le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.

Art. 3

1. Prima di decidere l'applicazione di misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, di autorizzare uno Stato membro ad adottare tali misure o di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, la Commissione procede a consultazioni.

2. Tali consultazioni si svolgono in seno ad un Comitato consultivo, composto da rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Questi comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi di informazione utili.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

Art. 5

Il presente regolamento non contrasta l'applicazione integrale dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli; le disposizioni dell'articolo 2 non sono applicabili ai prodotti che ricadono sotto l'applicazione di detti regolamenti.

Art. 6

La notifica della Comunità al consiglio di associazione o all'organo di gestione dell'accordo provvisorio, previsto all'articolo 60, paragrafo 2, del protocollo addizionale nonché all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo provvisorio è effettuata dalla Commissione.

Art. 7

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, restano applicabili fino al 31 dicembre 1972.

Prima di tale data, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sugli adattamenti da apportarvi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1971. Per il Consiglio Il Presidente M. SCHUMANN Informazione relativa all'entrata in vigore dell'Accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Turchia L'Accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Turchia che il Consiglio ha concluso con il regolamento (CEE) n. 1232/71 del 7 giugno 19711, è stato firmato a Bruxelles il 27 luglio 1971, a nome del governo della Repubblica di Turchia, dal sig. Osman Olcay, Ministro degli affari esteri della Repubblica di Turchia ed a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. Aldo Moro, Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana e Presidente del Consiglio, e dal sig. Franco Maria Malfatti, Presidente della Commissione delle Comunità europee. Poiché le parti contraenti all'Accordo hanno proceduto il 20 agosto 1971 alla notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultimo entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 26, il 1º settembre 1971.