Regolamento (CEE) n. 2391/71 del Consiglio dell'8 novembre 1971 riguardante l'applicazione della raccomandazione del Consiglio di associazione n. 1/69 relativa alla fissazione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco [1] è stato firmato il 31 marzo 1969 ed è entrato in vigore il 1o settembre 1969;
considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante di detto accordo, il Consiglio di associazione ha formulato in data 26 settembre 1969 la raccomandazione n. 1/69 relativa alla fissazione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo;
considerando che è necessario applicare nella Comunità i provvedimenti previsti da detta raccomandazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per quanto concerne i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, si applicano le disposizioni contenute nella raccomandazione del Consiglio di associazione n. 1/69, del 26 settembre 1969, allegata al presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1971. Per il Consiglio Il Presidente A. Moro [1] GU n. L 197 dell'8.8.1969, pagg. 1 ed 88. --------------------------------------------------