REGOLAMENTO (CEE) N. 2821/71 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1971 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato può, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dello stesso articolo, riguardare categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfino alle condizioni richieste da tali disposizioni;
considerando che le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, devono essere stabilite con regolamento basato sull'articolo 87;
considerando che la creazione di un mercato comune esige l'adattamento delle imprese alle condizioni di tale mercato ampliato e che la cooperazione delle imprese può costituire un mezzo adeguato per conseguire tale scopo;
considerando che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate in materia di cooperazione tra imprese, che permettono a queste di lavorare più razionalmente e di adattare la loro produttività e la loro competitività al mercato ampliato, possono, se rientrano nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, esserne esentati a certe condizioni; che la necessità di tale misura si impone particolarmente per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che riguardano l'applicazione di norme e di tipi, la ricerca e lo sviluppo di prodotti o di procedimenti fino allo stadio dell'applicazione industriale e l'utilizzazione dei relativi risultati, nonché la specializzazione;
considerando che è opportuno porre la Commissione in grado di dichiarare mediante regolamento inapplicabili le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate, per facilitare alle imprese una cooperazione economicamente auspicabile e senza inconvenienti sotto l'aspetto della politica della concorrenza;
considerando che occorre precisare le condizioni in cui la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri;
considerando che, in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 17 (1), la Commissione può disporre che una decisione adottata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato si applichi con effetto retroattivo; che conviene che la Commissione possa adottare tale decisione anche in un regolamento;
considerando che in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 17 possono essere sottratti al divieto, mediante decisione della Commissione, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, specie se essi sono modificati in modo da soddisfare alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3; che è opportuno che la Commissione possa accordare lo stesso beneficio, mediante regolamento, a tali accordi, decisioni e pratiche concordate qualora siano modificati in modo da rientrare in una categoria definita mediante regolamento di esecuzione;
considerando che non è escluso che in un caso specifico le condizioni enumerate all'articolo 85 paragrafo 3, non siano riunite; che la Commissione deve avere la facoltà di regolare tale caso in applicazione del regolamento n. 17 con decisione avente effetto futuro,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17, la Commissione può dichiarare, mediante regolamento ed in conformità all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, che l'articolo 85, paragrafo 1, non è applicabile a categorie di accordi tra imprese, di decisioni di associazioni di imprese e di pratiche concordate che hanno come oggetto:
a) l'applicazione di norme e di tipi;
b) la ricerca e lo sviluppo di prodotti o di processi fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché l'utilizzazione dei relativi risultati, comprese le disposizioni relative ai diritti di proprietà industriale e alle cognizioni tecniche segrete;
c) la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione.
2. Il regolamento deve comprendere una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applica e precisare in particolare:
a) le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate;
b) le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.
Art. 2
1. Un regolamento emanato in virtù dell'articolo 1 è adottato per una durata limitata.
2. Può essere abrogato o modificato, quando le circostanze si sono modificate relativamente ad un elemento che è stato essenziale per la sua adozione; in tal caso, è previsto un periodo di adattamento per gli accordi, decisioni e pratiche concordate contemplati dal regolamento anteriore.
Art. 3
Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può applicarsi con effetto retroattivo agli accordi, decisioni e pratiche concordate che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, avrebbero potuto beneficiare di una decisione con effetto retroattivo in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 17.
Art. 4
1.
Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo in esso stabilito, agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data del 13 marzo 1962 e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3:
— se sono modificati entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento in modo da soddisfare a dette condizioni secondo le disposizioni del regolamento stesso e
— se le modifiche sono portate a conoscenza della Commissione nel termine fissato dal regolamento.
Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applichi, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data dell'adesione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 in conseguenza dell'adesione e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.
Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili nel caso dell'adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.
Le disposizioni dei commi precedenti sono parimenti applicabili in caso di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
2.
Il paragrafo 1 è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate che dovevano essere notificati anteriormente al 1o febbraio 1963, conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 17, solo se la notificazione è stata effettuata prima di tale data.
Il paragrafo 1 si applica agli accordi e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione e che devono essere notificati anteriormente al 1o luglio 1973, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data.
Agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica e che devono essere notificati prima del 1o luglio 1981 in conformità degli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17 il paragrafo 1 è applicabile soltanto se essi lo sono stati prima di tale data.
Il paragrafo 1 si applica agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che devono essere notificati anteriormente al 1o luglio 1986, conformemente all'articolo 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data.
Il paragrafo 1 si applica agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato in conseguenza dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che devono essere notificati entro sei mesi dalla data di adesione, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se la notificazione è stata effettuata durante tale periodo. Il presente paragrafo non si applica agli accordi ed alle pratiche concordate che, alla data di adesione, rientrano già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.
3. Il beneficio delle disposizioni adottate a norma del paragrafo 1 non può essere invocato nelle vertenze pendenti alla data dell'entrata in vigore di un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1, né può essere invocato per motivare una domanda di risarcimento di danni nei confronti di terzi.
Art. 5
Quando la Commissione intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto, per consentire a tutte le persone ed organizzazioni interessate di comunicarle le loro osservazioni entro il termine da essa fissato, che non può essere inferiore ad un mese.
Art. 6
1. La Commissione consulta il Comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti:
a) prima di pubblicare un progetto di regolamento,
b) prima di adottare un regolamento.
2.
I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 10 del regolamento n. 17, relativi alla consultazione del Comitato consultivo, sono applicabili, in quanto compatibili, restando inteso che le riunioni comuni con la Commissione avranno luogo al più presto un mese dopo l'invio della convocazione.
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Art. 7
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971. Per il Consiglio Il Presidente M. PEDINI