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Regolamento (CEE) n. 229/72 della Commissione del 28 gennaio 1972 che stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo europeo di sviluppo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, qui di seguito denominata "la convenzione", firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969,

vista la decisione del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, qui di seguito denominata "la decisione",

visto l'accordo interno, del 29 luglio 1969, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, qui di seguito denominato "l'accordo interno",

visto il regolamento finanziario del terzo Fondo europeo di sviluppo, del 26 gennaio 1971, qui di seguito denominato "il regolamento finanziario", in particolare l'articolo 48,

considerando che occorre stabilire le norme relative alla presentazione e all'istruzione delle domande di finanziamento, nonché quelle relative alle modalità di esecuzione e di controllo dei progetti e programmi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Conti della commissione

Art. 1

I pagamenti di cui all'articolo 50 del regolamento finanziario sono effettuati dalla Commissione, o in base a sue istruzioni, mediante prelievo sui conti del Fondo europeo di sviluppo, qui appresso denominato "il Fondo".

In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento finanziario, possono essere aperti dei conti presso istituti finanziari scelti e delegati dalla Commissione, ai fini dei pagamenti da effettuare negli Stati, paesi e territori d'oltremare associati. Questi istituti esercitano le funzioni di "pagatore delegato".

I conti sono aperti a nome della Commissione nella moneta di uno degli Stati membri.

Art. 2

Le firme dei funzionari della Commissione, autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del Fondo, sono depositate al momento dell'apertura dei conti o, nel caso dei funzionari delegati successivamente, al momento della loro designazione.

Titolo II. Presentazione e istruzione delle domande di finanziamento

Art. 3

I fascicoli relativi a progetti o programmi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione e all'articolo 19, paragrafo 2, della decisione, presentati alla Commissione, saranno inviati alla Direzione generale "Aiuti allo sviluppo".

Art. 4

1.

Il fascicolo relativo a ciascun progetto o programma deve permettere di valutare:

  1. a) gli obiettivi specifici perseguiti dal progetto o dal programma;

  2. b) i mezzi da impiegare, su finanziamento del Fondo e eventualmente di altre fonti, per raggiungere tali obiettivi;

  3. c) i dati economici, finanziari, sociali, tecnici, giuridici e amministrativi del progetto in questione.

La Commissione verifica se il fascicolo è costituito conformemente alle disposizioni del presente titolo e alle direttive impartite dall'ordinatore principale del Fondo, ed in seguito accusa ricevuta del fascicolo.

2.

Nei casi di particolare urgenza, le domande di finanziamento di cui agli articoli 11 e 12 qui appresso, possono essere presentate — non appena si è presa la decisione di far ricorso ad una di queste forme di aiuto — sotto forma di rapporto contenente gli elementi essenziali a motivazione della domanda.

La Commissione prende atto del rapporto preliminare, esamina la ricevibilità della domanda e comunica eventualmente allo Stato interessato la sua prima valutazione, con la riserva, da un lato, di un complemento d'informazione e d'istruzione sul posto e, dall'altro, dell'esame approfondito del fascicolo definitivo relativo alla domanda di aiuto, fascicolo che lo Stato interessato si impegnerà ad inviare alla Commissione entro un termine ancora da stabilirsi che dovrà decorrere dalla data d'invio del rapporto preliminare.

Art. 5

Si intende:

1. per "progetto": un insieme di azioni individualizzate che permettono di realizzare un obiettivo preciso e limitato, in relazione al quale è predisposto un determinato finanziamento globale, fissato dalle autorità che dispongono del potere di decisione;

2.

per "programma": una serie di operazioni della stessa natura, indipendenti l'una dall'altra, in relazione alle quali le autorità che dispongono del potere di decisione hanno emesso un'autorizzazione limitata d'impegno per importi specificamente fissati dall'ordinatore principale del Fondo.

L'elaborazione di programmi è necessaria in particolare per le operazioni di cooperazione tecnica previste dagli articoli 2, 3 e 4 del protocollo n. 6 allegato alla convenzione, nonchè dagli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato VI della decisione.

Art. 6

I progetti o programmi sono istruiti dalla Commissione, la quale può far procedere alla loro istruzione supplementare in loco o ad operazioni di perizia. Su richiesta delle autorità competenti o previo loro accordo, la Commissione dà esecuzione alle azioni di cooperazione tecnica elencate all'articolo 2 del protocollo n. 6 allegato alla convenzione e all'articolo 2 dell'allegato VI della decisione.

Art. 7

Le autorità responsabili di ciascuno Stato, paese o territorio associato dovranno fornire alla Commissione gli elementi d'informazione che permettano di valutare la situazione economica, finanziaria e sociale del loro paese. Esse dovranno comunicare inoltre i loro piani o programmi di sviluppo, nonchè lo stato e le modalità di esecuzione degli stessi. Esse dovranno precisare altresì la priorità che in questo contesto generale occupano i singoli progetti o programmi per i quali desiderano chiedere il finanziamento nel corso del periodo di applicazione della convenzione.

Le informazioni saranno aggiornate a intervalli sufficienti a conservare la loro attualità.

Capo I. Investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica e sociale; cooperazione tecnica connessa con gli investimenti stessi

Art. 8

Le domande di finanziamento relative agli investimenti nel settore della produzione e dell'infrastruttura economica e sociale, nonchè quelle relative alle azioni di cooperazione tecnica connesse con tali investimenti, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del protocollo n. 6 allegato alla convenzione e dagli articoli 1 e 2 dell'allegato VI della decisione, saranno oggetto di istruzione nel corso della quale la Commissione valuterà l'incidenza che il progetto potrebbe avere sullo sviluppo economico e sociale del paese o dei paesi interessati e della regione per la quale il progetto è stato predisposto. La Commissione esaminerà in particolare il progetto sotto gli aspetti seguenti:

1. sotto il profilo della sua giustificazione essa esaminerà:

  1. a) l'importanza e l'urgenza delle esigenze che il progetto mira a soddisfare;

  2. b) il posto che il progetto occupa nel quadro di un programma di realizzazioni o nel piano di sviluppo;

  3. c) il suo contributo al miglioramento delle strutture esistenti e in particolare alla diversificazione della produzione;

  4. d) il suo contributo allo sviluppo della regione, con particolare riguardo alla creazione o all'ampliamento di un polo di espansione economica;

  5. e) il suo contributo all'aumento del tenore di vita delle popolazioni, all'aumento dell'occupazione e del reddito dei lavoratori, nonché al potenziamento del risparmio;

  6. f) la sua incidenza sulle realizzazioni effettive o previste in altre regioni del paese;

  7. g) l'interesse che esso presenta sotto il profilo della cooperazione regionale con altri paesi associati ed eventualmente con paesi non associati;

  8. h) i suoi effetti sugli eventuali investimenti privati;

  9. i) i suoi effetti sulla bilancia commerciale e sulla bilancia dei pagamenti del paese o dei paesi interessati;

  10. j) i suoi effetti sul bilancio dello Stato;

  11. k) nel caso di un investimento diretto produttivo, la sua redditività economica ed il valore aggiunto, gli sbocchi interni ed esterni aperti ai nuovi prodotti, nonché la possibilità di attuare sul posto la trasformazione di detti prodotti;

  12. l) nel caso di un investimento nel campo dell'istruzione o della formazione, gli sbocchi professionali eventualmente offerti ai beneficiari;

2. sotto il profilo dell'economia interna del progetto, essa esaminerà:

  1. m) l'interesse ad utilizzare in modo convergente, in un progetto integrato, diverse forme d'intervento e cioè: investimenti, azioni produttive a breve termine, cooperazione tecnica collegata, azioni di formazione e di commercializzazione, nonché di promozione delle vendite;

  2. n) la localizzazione e gli investimenti complementari necessari od utili al conseguimento dei fini perseguiti;

  3. o) l'esistenza di personale direttivo e di manovalanza, nonché di altri mezzi necessari alla gestione dell'investimento, tenuto conto della necessità di poter disporre, in tempo utile, di personale qualificato suscettibile di una eventuale specializzazione;

  4. p) lo stato di previsione delle entrate e delle uscite del progetto;

  5. q) per i progetti direttamente produttivi: il loro reddito;

  6. r) le esperienze acquisite in occasione della realizzazione e della utilizzazione di investimenti similari;

  7. s) l'adeguamento dei concetti e dei mezzi di realizzazione tecnica alle condizioni economiche e sociali del paese o dei paesi interessati;

  8. t) le garanzie per condurre a buon fine il progetto.

Capo II. Azioni di cooperazione tecnica generale

Art. 9

Le domande di finanziamento relative alle azioni di cooperazione tecnica generale ai fini della formazione di cittadini degli Stati, paesi e territori associati, di cui all'articolo 3 del protocollo n. 6 allegato alla convenzione e all'articolo 3 dell'allegato VI della decisione, saranno oggetto di istruzione nel corso della quale la Commissione valuterà in particolare:

— la corrispondenza tra i programmi di formazione presentati e le esigenze in fatto di personale dirigente e di elementi professionali qualificati;

— la ripartizione dei gradi e delle specializzazioni richieste ai fini dell'equilibrato funzionamento dei vari settori di attività economica, sociale e culturale;

— la possibilità di provvedere alla formazione, nel modo più efficace e razionale possibile, negli stabilimenti dei SAMA o degli Stati membri o nei servizi della Comunità;

— le garanzie di occupazione del personale così formato;

— nel caso di forniture di materiale per esperimenti e dimostrazioni, le possibilità del loro migliore impiego;

— gli effetti prevedibili della realizzazione del programma di formazione sullo sviluppo economico, sociale e culturale del paese o dei paesi interessati;

— i mezzi da impiegare, su finanziamento del Fondo ed eventualmente di altre fonti, per raggiungere i risultati voluti.

Capo III. Azioni che favoriscono la commercializzazione e la promozione delle vendite dei prodotti esportati dagli Stati, paesi e territori associati

Art. 10

Le domande di finanziamento relative alle azioni che favoriscono la commercializzazione e la promozione delle vendite dei prodotti esportati dagli Stati, paesi e territori associati, di cui all'articolo 4 del protocollo n. 6 allegato alla convenzione e all'articolo 4 dell'allegato VI della decisione, saranno oggetto di istruzione nel corso della quale la Commissione valuterà in particolare:

— gli obiettivi specifici perseguiti dal progetto o dal programma;

— il metodo migliore;

— le incidenze che la realizzazione del progetto o del programma potrà avere sull'economia generale del paese o dei paesi interessati, e più particolarmente, sullo sviluppo del loro commercio interno o estero;

— l'interesse manifestato dal settore privato per la realizzazione del progetto o del programma;

— i mezzi da impiegare, su finanziamento del Fondo o eventualmente su finanziamento proveniente da altre fonti, per ottenere i risultati voluti;

— le possibilità di formazione di personale dirigente.

Capo IV. Aiuti per far fronte a difficoltà particolari o eccezionali

Art. 11

Le domande di finanziamento relative agli aiuti di cui all'articolo 20 della convenzione sono corredate da fascicoli contenenti in particolare i seguenti elementi:

  1. a) informazioni concernenti il prodotto in questione (mercato, prezzo, importanza del prodotto) o la calamità (natura, danni causati);

  2. b) informazioni sulle casse di stabilizzazione dei prezzi, già esistenti (loro forma giuridica, loro struttura organica, loro politica di intervento, loro obblighi fiscali);

  3. c) informazioni concernenti la situazione economica dello Stato: informazioni di base e informazioni sugli aiuti esterni ottenuti o attesi per far fronte alle difficoltà particolari o eccezionali in questione;

  4. d) analisi delle ripercussioni della calamità o del crollo dei prezzi sul potenziale economico e giustificazione dell'ammontare dell'aiuto richiesto: valutazione delle perdite, misure prese o previste per far fronte alla situazione (risorse proprie e aiuti esteri), fabbisogno e stima dell'ammontare dell'aiuto richiesto ai sensi dell'articolo 20.