Regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione del 27 marzo 1972 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 [2],
visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia [3],
visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/72 [5], in particolare l'articolo 11,
considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno escludere dal beneficio della restituzione gli oli ad elevato tenore in acidi grassi liberi, dei quali la produzione ed il commercio sono scarsi; che allo stesso fine è opportuno suddividere la sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune fra oli d'oliva vergini ed altri oli compresi nella stessa sottovoce;
considerando che, affinché il prelievo all'esportazione raggiunga pienamente i suoi scopi, è opportuno prevedere che il suo importo sia uguale agli importi massimi fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 171/67/CEE; che, tuttavia, il prelievo è fissato soltanto nel caso in cui la differenza tra il prezzo cif e il prezzo indicativo di mercato dell'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione possa dar luogo ad esportazioni atte a perturbare il mercato della Comunità;
considerando che, dato il volume delle esportazioni tradizionali in piccoli imballaggi non è influenzato sensibilmente dall'evoluzione dei corsi mondiali, occorre prevedere una franchigia dal prelievo per tali esportazioni; che, tuttavia, una franchigia superiore all'importo delle spese minime d'imballaggio potrebbe dar luogo ad esportazioni speculative in piccoli imballaggi; che è quindi necessario limitare questa franchigia al suddetto importo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. La restituzione all'esportazione è concessa soltanto per gli oli d'oliva il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non supera 30 grammi per 100 grammi.
2. Se l'olio d'oliva esportato è una miscela rientrante nella sottovoce tariffaria 15.07 A II composta:
a) di olio acquistato nell'ambito di una gara per l'esportazione e
b) di olio acquistato direttamente sul mercato comunitario,
2.
la restituzione fissata per gli oli della sottovoce 15.07 A II è concessa unicamente per la quantità proveniente direttamente dal mercato comunitario.
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Art. 2
L'autorizzazione ad importare in franchigia da prelievo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 171/67/CEE, è subordinata all'esportazione d'olio d'oliva per le qualità ed eventualmente per le presentazioni per le quali, il giorno in cui viene presentata la domanda di autorizzazione, sia in vigore una restituzione.
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Art. 3
Art. 4
1.
La Commissione fissa il prelievo all'esportazione per gli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune quando la differenza tra il prezzo cif e il prezzo constatato sul mercato della Comunità rischia di provocare esportazioni che potrebbero perturbare il mercato comunitario o il mercato mondiale.
Il prezzo sul mercato della Comunità viene determinato in base ai corsi e alle offerte rilevati sui mercati più rappresentativi ai fini della produzione e dell'esportazione.
Il prelievo all'esportazione viene ritoccato in funzione degli eventuali mutamenti della situazione.
2. Se il prezzo cif supera il prezzo indicativo di mercato, l'applicazione del prelievo all'esportazione è esaminata almeno una volta al mese nel quadro della procedura prevista all'articolo 39 del regolamento n. 136/66/CEE.
3. La Commissione, non appena fissato l'importo dei prelievi all'esportazione da riscuotere per 100 kg di olio esportato, lo comunica agli Stati membri.
Art. 5
Il regolamento (CEE) n. 154/69 della Commissione, del 27 gennaio 1969, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva6, modificato dal regolamento (CEE) n. 2219/707, è abrogato.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1972.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1972. Per la Commissione Il Presidente S. L. Mansholt [1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. [2] GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8. [3] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66. [4] GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67. [5] GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 6. [6] GU n. L 22 del 29. 1. 1969, pag. 4. [7] GU n. L 240 del 31. 10. 1970, pag. 72. --------------------------------------------------