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Regolamento (CEE) n. 679/72 della Commissione del 29 marzo 1972 relativo alla classificazione di merci nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che occorre emanare delle disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione dei prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", che sono prodotti di ceramica più o meno vetrificati, a pasta bianca leggermente grigiastra o colorata artificialmente, che non aderisce alla lingua;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 [2], modificata per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1/72 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 [3], comprende nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A prodotti di porcellana e nelle voci o sottovoci 69.09 B, 69.12, 69.13 A, 69.13 C e 69.14 B i corrispondenti prodotti di altre materie ceramiche;

considerando che per la classificazione nella tariffa doganale comune dei summenzionati prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", è opportuno considerare fra le proprietà caratteristiche della porcellana quelle relative alla porosità, alla densità ed alla traslucidità;

considerando che i prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china" debbono essere classificati, a seconda dei casi, nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A se possiedono, fra l'altro, simultaneamente seguenti caratteristiche:

- porosità inferiore o eguale al 3 %,

- densità eguale o superiore a 2,2,

- traslucidità fino ad uno spessore di circa 3 mm, purché la pasta non sia colorata in massa né ricoperta di vernice o di smalto colorati od opachi;

considerando che ai fini di una valutazione uniforme della porosità e della traslucidità dei summenzionati prodotti è necessario adottare dei metodi d'analisi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", che sono prodotti di ceramica più o meno vetrificati, a pasta bianca leggermente grigiastra o colorata artificialmente, che non aderisce alla lingua, sono classificati, a seconda dei casi, nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa doganale comune se presentano simultaneamente:

  1. a) una porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) inferiore o eguale al 3 %, secondo il metodo di cui all'allegato I;

  2. b) una densità eguale o superiore a 2,2;

  3. c) una traslucidità fino ad uno spessore di circa 3 mm, secondo il metodo di cui all'allegato II.

Tale criterio non trova tuttavia applicazione se la pasta è colorata in massa o ricoperta di vernice o di smalto colorati od opachi.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1972. Per la Commissione Il Presidente S. L. Mansholt [1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. [2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. [3] GU n. L 1 del 1o. 1. 1972, pag. 1. --------------------------------------------------