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Regolamento (EURATOM, CECA, CEE) N. 1370/72 del Consiglio del 27 giugno 1972 che modifica le condizioni e la procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee [1], onde stabilire un'imposizione delle indennità per servizi di reperibilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è completato dal seguente quinto trattino:

— "— ai sensi delle disposizioni degli articoli 56 bis e 56 ter dello statuto dei funzionari,".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1972. Per il Consiglio Il Presidente G. Thorn [1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. --------------------------------------------------