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Regolamento (CEE) N. 2164/72 Della Commissione del 3 ottobre 1972 relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di uova in guscio e di polli e oche macellati in provenienza dalla Bulgaria

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 [4], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare uguale alla differenza tra il prezzo limite e detto prezzo d'offerta;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio, il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico;

considerando che il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2224/70 [6], ha stabilito talune condizioni e la procedura per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, dei regolamenti n. 122/67/CEE e n. 123/67/CEE;

considerando che, con lettera del 22 luglio 1972, le autorità competenti della Repubblica popolare di Bulgaria si sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni verso la Comunità di uova in guscio, diverse dalle uova da cova, come pure di galli, galline, polli e oche macellati; che esse provvederanno affinché dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'impresa commerciale di Stato Rodopaimpex; che esse provvederanno inoltre affinché per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido il giorno dello sdoganamento; che a tal fine esse prenderanno tutte le opportune misure per evitare ohe l'impresa commerciale di Stato Rodopaimpex ricorra in particolare a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione in carico di spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate o altre misure aventi effetti analoghi;

considerando che le autorità competenti della Repubblica popolare di Bulgaria si sono inoltre dichiarate disposte a comunicare regolarmente alla Commissione, per il tramite dell'impresa commerciale di Stato Rodopaimpex, i particolari relativi alle esportazioni dei prodotti in questione verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate;

considerando che i problemi connessi con l'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con i rappresentanti delle autorità competenti della Repubblica popolare di Bulgaria; che, a seguito di tali discussioni, è lecito ritenere che detto paese sia in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei suddetti prodotti originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Bulgaria;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I prelievi fissati in conformità dell'articolo 4 dei regolamenti n. 122/67/CEE e n. 123/67/CEE non vengono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Bulgaria:

Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |

02.02 | Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: A.Volatili, interi:I.Galli, galline e polli:a)presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"b)presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %"c)presentati spennati, svuotati, senza la testa e la zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %"III.Oche:a)presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"b)presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75 %" |

04.05 | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: A.Uova in guscio, fresche o conservate:I.Uova di volatili da cortile:b)altre (diverse dalle uova da cova) |

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1972. Per il Consiglio Il Presidente S.L. Mansholt [1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67. [2] GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1. [3] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67. [4] GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8. [5] GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67. [6] GU n. L 241 del 4. 11. 1970, pag. 5. --------------------------------------------------