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REGOLAMENTO (CEE) N. 2351/72 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1972 che completa i regolamenti (CEE) n. 100/72 e (CEE) n. 1574/72 per quanto riguarda un metodo di denaturazione dello zucchero

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che la descrizione di un metodo di denaturazione previsto per lo zucchero dal regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale [3], e dal regolamento (CEE) n. 1574/72 della Commissione, del 24 luglio 1972, che fissa il premio di denaturazione dello zucchero bianco per l'alimentazione animale [4], non è sufficientemente precisa onde garantire che lo zucchero così denaturato possa essere utilizzato soltanto per l'alimentazione animale e per la destinazione desiderata; che pertanto occorre completare in tal senso i regolamenti sopraccitati senza per altro modificare il metodo in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo di cui al punto II 3 c) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 100/72 è sostituito dal seguente testo:

"c) 0,250 chilogrammi di ossido di ferro; in questo caso il miscuglio deve presentare una netta colorazione tra il rosso scuro e il marrone."

Art. 2

Il testo di cui al punto c) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1574/72 è sostituito dal seguente testo:

«c) 0,250 chilogrammi di ossido di ferro; in questo caso il miscuglio deve presentare una netta colozione (SIC! colorazione) tra il rosso scuro e il marrone.»

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Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1972. Per la Commissione Il Presidente S. L. MANSHOLT [1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1. [2] GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4. [3] GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15. [4] GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 18. --------------------------------------------------