Regolamento (CEE) N. 2655/72 Del Consiglio del 6 dicembre 1972 riguardante l'applicazione della raccomandazione del Consiglio di associazione n. 1/72 relativa alla fissazione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e Malta [1] è stato firmato il 5 dicembre 1970 ed è entrato in vigore il 1o aprile 1971;
considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante di detto accordo, il Consiglio di associazione ha formulato in data 24 aprile 1972 la raccomandazione n. 1/72 relativa alla fissazione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo;
considerando che è necessario applicare nella Comunità i provvedimenti previsti da detta raccomandazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per quanto concerne i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta, si applicano le disposizioni contenute nella raccomandazione del Consiglio di associazione n. 1/72, del 24 aprile 1972, allegata al presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1972. Per il Consiglio Il Presidente N. Schmelzer [1] GU n. L 61 del 14.3.1971, pag. 1. --------------------------------------------------