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Regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio del 19 dicembre 1972 che modifica il regolamento (CEE) n. 2821/71 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate [1], deve essere modificato nello stesso senso del regolamento n. 19/65/CEE, le cui modifiche sono indicate all'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione, in modo che gli accordi che a seguito dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea possano beneficiare dell'esenzione dal divieto enunciato al paragrafo 1 di detto articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2821/71 è modificato come segue:

1.

Il paragrafo 1, primo comma è completato da:

"Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applichi, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data dell'adesione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 in conseguenza dell'adesione e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3."

2.

Il paragrafo 2 è completato da:

"Il paragrafo 1 si applica agli accordi e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione e che devono essere notificati anteriormente al 1o luglio 1973, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data dell'adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972. Per il Consiglio Il Presidente T. Westerterp [1] GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46. --------------------------------------------------