REGOLAMENTO (CEE) N. 422/73 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1973 concernente l'applicazione della decisione del Comitato misto n. 2/72 che fissa i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istitituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria1 è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1 * ottobre 1972;
considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante di detto accordo, il Comitato misto ha adottato il 6 ottobre 1972 la decisione n. 2/72 che fissa i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo internale;
considerando che è opportuno applicare nella Comunità le disposizioni previste da tale decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per quanto concerne i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, si applicano le disposizioni previste dalla decisione del Comitato misto n. 2/72 del 6 ottobre 1972, allegata al presente regolamento.
Art. 2
II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
II presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 22 gennaio 1973. Per il Consiglio II Presidente L. TINDEMANS Fatto a Vienna, addi 6 ottobre 1972. Per il Comitato Misto Il Presidente F. H. LEITNER