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REGOLAMENTO (CEE) N. 428/73 DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 1973 relativo all'applicazione delle decisioni nn. 5/72 e 4/72 del consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia1, firmato il 12 settembre 1963, è in vigore dal 1 * dicembre 1964;

considerando che, in virtù del protocollo provvisorio allegato a tale accordo, un protocollo addizionale è stato firmato il 23 novembre 1970; che detto protocollo è entrato in vigore il 1 * gennaio 1973;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del protocollo addizionale, il 29 dicembre 1972 il consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 5/72 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale; che, in virtù dell'allegato n. 6, articolo 16, di detto protocollo, il 29 dicembre 1972 il consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 4/72 relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" della Turchia per l'applicazione delle disposizione dell'allegato n. 6, capitolo I, di detto protocollo;

considerando che è necessario adottare le misure che l'esecuzione di tali decisioni comporta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per quanto concerne i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nonché per la definizione della nozione di "prodotti originari" della Turchia per l'applicazione delle disposizioni dell'allegato n. 6, capitolo I, di detto protocollo, si applicano, a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo addizionale, le decisione nn. 5/72 e 4/72 del consiglio di associazione del 29 dicembre 1972, allegate al presente regolamento.

Il primo comma si applica alla Comunità nella sua composizione originaria.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzeta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 5 febbraio 1973. Per il Consiglio Il Presidente R. VAN ELSLANDE