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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 558/73 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1973 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, fatta previo parere del Comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che in base ad una recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e tenendo conto di taluni imperativi di carattere sociale risulta opportuno procedere alla modifica di talune disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2647/722,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Con effetto dal 1 * luglio 1972 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è cosi modificato:

  1. a) Articolo 67

  2. b) Articolo 69

  3. c) Articolo 74

  4. d) Articolo 81

  5. e) Articolo 105

  6. f) ALLEGATO VII

Al paragrafo 1, lettera a) i termini "l'assegno di capo famiglia" sono sostituiti con i termini "l'assegno famiglia". I termini "l'assegno di capo famiglia" sono sostituiti con i termini "l'assegno di famiglia". Al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dalla frase seguente: "Se il padre e la madre sono funzionari delle Comunità, l'assegno viene corrisposto soltanto alla madre". Al primo comma i termini "l'assegno di capo famiglia" sono sostituiti con i termini "l'assegno di famiglia". Al paragrafo 2, secondo trattino, i termini "dell'assegno di capo famiglia" sono sostituiti con i termini "dell'assegno di famiglia".

Art. 1

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. L'assegno di famiglia è pari al 5 % dello stipendio base del funzionario e non puo essere inferiore a 1 183 FB.

2. Ha diritto all'assegno di famiglia:

  1. a) il funzionario coniugato,

  2. b) il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;

  3. c) per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.

3. Quolora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti i 250 000 FB all'anno, al lordo dell'imposta, il funzionario che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.

4. Qualora, in virtù delle precedenti disposizioni, due coniugi che si trovano al servizio delle Comunità abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato."

  1. g) ALLEGATO VII

Art. 4

All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, i termini "dell'assegno di capo famiglia" e "ai quali il funzionario ha diritto" sono sostituiti rispettivamente con i termini "dell'assegno di famiglia" e "versati al funzionario". I paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

  1. h) ALLEGATO VII

Art. 5

— Al paragrafo 1, al paragrafo 3, secondo comma ed al paragrafo 4, i termini "capo famiglia", "che non abbia tale qualità", "ha la qualità di capo famiglia" e "capo famiglia" sono sostituiti rispettivamente con i termini "avente diritto all'assegno di famiglia", "non avente diritto all'assegno di famiglia", "ha diritto all'assegno di famiglia" e "avente diritto all'assegno di famiglia".

— Al paragrafo 1, tra gli attuali primo e secondo comma è inserito il seguente comma:

  1. i) ALLEGATO VII

"Quolora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato".

Art. 6

— Al paragrafo 1, primo comma, i termini "capo famiglia" e "che non abbia tale qualità" sono sostituiti rispettivamente con i termini "che abbia diritto all'assegno di famiglia" e "che non abbia diritto a detto assegno".

— Al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta una frase cosi redatta: "Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di nouva sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato".

  1. j) ALLEGATO VII

Art. 8

— Al paragrafo 1, primo comma, i termini "se è capo famiglia" sono sostuiti con i termini "se ha diritto all'assegno di famiglia".

— Al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito un nuovo comma cosi redatto:

— Al paragrafo 1, secondo comma, i termini "della qualità di capo famiglia" sono sostituiti con i termini "del diritto all'assegno di famiglia".

  1. k) ALLEGATO VII

"Se due coniugi sono funzionari delle Comunità, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizoni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge".

Art. 10

— Al paragrafo 1, primo comma ed al paragrafo 2, lettera a) e b), i termini "capo famiglia", "che non sia capo famiglia", "che non sia capo famiglia" e "capo famiglia" sono sostituiti rispettivamente con i termini "che abbia diritto all'assegno di famiglia", "che non abbia diritto all'assegno di famiglia", "che non abbia diritto all'assegno di famiglia" e "che abbia diritto all'assegno di famiglia".

— Al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta una frase cosi redatta:

— Al paragrafo 2, inserire un secondo comma cosi redatto:

"Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano diritto entrambi all'indennità giornaliera, gli importi che figurano nelle due prime colonne sono applicabili soltanto al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato. Gli importi che figurano nelle altre due colonne sono applicabili all'altro coniuge".

"Qualora due coniugi funzionari delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge."

2. Con effetto dal 1 * luglio 1972 il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue:

Art. 24

— Al paragrafo 3, i termini "capo famiglia" e "che non abbia tale qualità" sono sostituiti dai termini "che abbia diritto all'assegno di famiglia" e "che non abbia diritto a tale assegno".

— Al paragrafo 3 è aggiunto un comma cosi redatto:

"Qualora due coniugi agenti temporanei delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato".

Art. 2

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

  1. a) Articolo 72

  2. b) ALLEGATO VII

Dopo la prima frase del primo comma è aggiunta la frase seguente: "Tuttavia la quota dell'80 % è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall'autorità che ha il potere di nomina".

Art. 6

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. In caso di decesso di un funzionario di ruolo, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o, in sua mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1."

2.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue: All'articolo 65 è aggiunto un primo comma cosi redatto:

"L'articolo 67, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafi 2 e 3 e l'articolo 69 dello statuto riguardanti l'assegno di famiglia, l'assegno per i figli a carico e l'indennità di dislocazione sono applicabili."

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 26 febbraio 1973. Per il Consiglio Il Presidente E. GLINNE