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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 559/73 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1973 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in base a una recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e tenendo conto di taluni imperativi di carattere sociale risulta opportuno procedere alla modifica di una disposizione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee1, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2531/722,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è modificato come segue:

All'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), primo trattino i termini "l'assegno di capo famiglia" sono sostituiti dai termini "l'assegno di famiglia".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1 * luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 26 febbraio 1973. Per il Consiglio Il Presidente E. GLINNE