REGOLAMENTO (CEE) N. 907/73 DEL CONSIGLIO del 3 aprile 1973 che istituisce un Fondo europeo di cooperazione monetaria
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 22 marzo 1971, concernente la realizzazione, per tappe, dell'unione economica e monetaria nella Comunità1 ha previsto l'istituzione di un Fondo europeo di cooperazione monetaria destinato in seguito ad integrarsi in un'organizzazione comunitaria delle banche centrali;
considerando che i capi di stato o di governo riunitisi a Parigi il 19 e 20 ottobre 1972 hanno previsto che il Fondo debba essere istituito prima del 1 * aprile 1973;
considerando che sono stati presentati al Consiglio i pareri richiesti in materia, nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 21 marzo 19722, al Comitato monetario e al Comitato dei governatori delle banche centrali;
considerando che deve essere obiettivo del Fondo contribuire alla realizzazione per tappe, tra gli Stati membri della Comunità economica europea, di un'unione economica e monetaria caratterizzata nello stadio finale, per quanto riguarda gli aspetti monetari,
_ o dalla reciproca convertibilità totale ed irreversibile delle monete comunitarie, ad un tasso di cambio irrevocabile,
_ o all'adozione di una moneta comune;
considerando che è fin d'ora necessario assegnare al Fondo il compito di agevolare la concertazione necessaria al buon funzionamento del sistema di cambio istituito nella Comunità e il pagamento dei saldi derivanti dagli interventi in monete comunitarie, di rendere in tal modo multilaterali i regolamenti intracomunitari e di gestire il meccanismo di finanziamento che raggruppa il meccanismo di sostegno monetario a breve termine, previsto nell'accordo del 9 febbraio 1970 tra le banche centrali della Comunità ed il meccanismo di finanziamento a brevissimo termine convenuto nell'accordo del 10 aprile 1972 dalle stesse banche centrali;
considerando che l'attribuzione di queste funzioni non costituisce che la prima fase di un progressivo sviluppo del Fondo e che, di conseguenza, occorre che gli statuti del Fondo siano strutturati in modo da consentire il progressivo ampliamento delle sue funzioni;
considerando che l'istituzione del Fondo è necessaria per la realizzazione degli obiettivi della Comunità, in particolare per il ravvicinamento progressivo delle politiche economiche degli Stati membri ed il buon funzionamento del mercato comune nonché la realizzazione dell'unione economica e monetaria; che i poteri d'azione necessari per la creazione del Fondo non sono stati previsti dal trattato;
considerando che appare opportuno precisare che le disposizioni generali dei trattati relativi alle Comunità europee in materia di privilegi e immunità, di responsabilità extra-contrattuali e di segreto sono applicabili al Fondo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
E istituito un Fondo europeo di cooperazione monetaria _ in appresso denominato "Fondo" _ fornito di personalità giuridica.
Art. 2
Il Fondo ha il compito di promuovere, nell'ambito delle competenze attribuitegli:
— il buon funzionamento della progressiva riduzione dei margini reciproci di fluttuazione delle monete comunitarie;
— gli interventi in monete comunitarie sui mercati dei cambi;
— dei regolamenti tra banche centrali intesi all'attuazione di una politica concertata delle riserve.
Art. 3
In una prima fase di funzionamento, il Fondo è incaricato di assicurare:
— la concertazione necessaria al buon funzionamento del sistema di cambio istituito nella Comunità;
— il carattere multilaterale dei saldi derivanti dagli interventi delle banche centrali in monete comunitarie ed il carattere multilaterale dei regolamenti intracomunitari;
— la gestione del finanziamento a brevissimo termine, quale è stato previsto dall'accordo del 10 aprile 1972 tra le banche centrali della Comunità allargata e del sostegno monetario a breve termine, quale è stato previsto dall'accordo del 9 febbraio 1970 tra le banche centrali della Comunità al quale hanno aderito le banche centrali della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito con effetto dall'8 gennaio 1973, nonché la concentrazione di questi due meccanismi in un meccanismo rinnovato.
Art. 4
Le disposizioni degli accordi menzionati all'articolo 3, terzo trattino, sono riprese dal Fondo come norme per la propria gestione. Gli adattamenti tecnici necessari sono apportati a tali disposizioni dal Consiglio d'amministrazione del Fondo senza peraltro modificarne le caratteristiche essenziali, in particolare le procedure di consultazione da esse previste.
Art. 5
Gli statuti del Fondo figurano in allegato al presente regolamento, del quale costituiscono parte integrante.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1973.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 3 aprile 1973. Per il Consiglio Il Presidente R. VAN ELSLANDE