REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/73 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 1973 che conclude l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare Particolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che la Comunità e la Turchia hanno stabilito, in un protocollo complementare le modifiche da aportare all'accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità;
considerando che, in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo, è opportuno mettere in vigore quanto prima, per mezzo di un accordo provvisorio, talune delle sue disposizioni relative agli scambi di merci,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A nome della Comunità vengono conclusi e approvati l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità e le dichiarazioni allegate all'atto finale.
I testi dell'accordo e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.
Art. 2
In applicazione dell'articolo 13 dell'accordo di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio notifica all'altra Parte, contraente, l'espletamento, per quanto riguarda la Comunità, delle procedure necessarie per l'entrata in vigore di detto accordo (1).
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementri e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 1 * ottobre 1973. Per il Consiglio Il Presidente I. NORGAARD (1) La data dell'entrata in vigore di detto accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.