ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, da una parte, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE, dall'altra, DETERMINATI a consolidare e ad estendere le relazioni economiche e commerciali esistenti tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese, CONSAPEVOLI dell'importanza di uno sviluppo armonioso del commercio fra le parti contraenti, DESIDEROSI di gettare le basi di un progressivo ampliamento degli scambi reciproci,
CONSIDERANDO che il presente accordo consente di eliminare una parte rilevante degli ostacoli agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese e prevede che, diciotto mesi prima della sua scadenza, potranno essere aperti negoziati per la conclusione di un accordo nell'ambito del quale sarà perseguita l'eliminazione progressiva degli ostacoli per la parte essenziale degli scambi commerciali tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese, nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio;
CONSIDERANDO la preoccupazione della Comunità economica europea di sviluppare le sue relazioni economiche e commerciali con i paesi rivieraschi del bacino mediterraneo,
HANNO DECISO di concludere un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE: signor W. K. N. SCHMELZER, presidente del Consiglio delle Comunità europee, ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi; signor Sicco L. MANSHOLT presidente della Commissione delle Comunità europee;
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE: signor Kesrouan LABAKI, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione del Libano presso le Comunità europee;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Art. 1
Il presente accordo ha lo scopo di promuovere l'incremento degli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale.
Titolo I. Gli scambi commerciali
Art. 2
1. I prodotti originari del Libano beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni di cui all'allegato I.
2. I prodotti originari della Comunità beneficiano, all'importazione nel Libano, delle disposizioni di cui all'allegato II.
3.
Le parti contraenti adottano ogni misura generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo.
Esse si astengono da ogni misura che possa compromettere la realizzazione delle finalità dell'accordo.
Art. 3
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni speciali relative al commercio frontaliero, il regime che la Repubblica libanese applica ai prodotti originari della Comunità non puo in alcun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari del paese terzo più favorito.
Art. 4
In caso di riscossione di dazi all'esportazione sui prodotti di una parte contraente a destinazione dell'altra parte contraente, tali dazi non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati al paese terzo più favorito.
Art. 5
Le disposizioni degli articoli 3 e 4 non ostano al mantenimento od alla instaurazione da parte della Repubblica libanese di unioni doganali o zone di libero scambio nonché di accordi intesi a promuovere l'integrazione economica regionale, sempreché questi non abbiano l'effetto di modificare il regime degli scambi contemplato dall'accordo, specialmente le disposizioni concernenti le norme sull'origine.
Art. 6
E vietata ogni disposizione o pratica di natura fiscale interna che possa determinare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.
Art. 7
Il regime degli scambi che la Repubblica libanese applica ai prodotti originari della Comunità o a destinazione della Comunità non puo dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società.
Art. 8
Le disposizioni dell'accordo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio.
Art. 9
Il protocollo precisa le norme sull'origine applicabili ai prodotti contemplati dall'accordo.
Art. 10
1.
Qualora una delle parti contraenti costati pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa puo, previa consultazione in sede di Commissione mista prevista all'articolo 14, adottare misure di difesa contro tali pratiche, conformemente alle disposizioni dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.
In caso d'urgenza, tale parte contraente puo adottare le misure provvisorie previste dal suddetto accordo, dopo averne informato la Commissione mista. Consultazioni al riguardo devono aver luogo al più tardi due settimane dopo l'applicazione di tali misure.
2. Qualora siano applicate misure dirette contro premi e sovvenzioni, le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio.
3. A richiesta di una delle parti contraenti, le pratiche di dumping, i premi e le sovvenzioni costatati e le misure adottate al riguardo danno luogo a consultazioni ogni tre mesi in sede di Commissione mista.
Art. 11
I pagamenti relativi agli scambi di merci, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro in cui risiede il creditore o nel Libano, non sono soggetti ad alcuna restrizione, purché gli scambi siano oggetto delle disposizioni dell'accordo.