REGOLAMENTO (CEE) N. 154/74 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1973 relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (1), in appresso denominato "accordo", è stato firmato il 19 dicembre 1972;
considerando che per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea le procedure da seguire sono fissate nel trattato stesso;
considerando che, per contro, è necessario definire le modalità secondo cui sarà applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 12 dell'accordo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
La Commissione, su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa, puo decidere di applicare ai prodotti originari della Repubblica libanese le misure di salvaguardia che la Comunità economica europea si è riservata di adottare all'articolo 12 dell'accordo, in particolare un ritiro temporaneo, totale o parziale, delle concessioni tariffarie ed altre, accordate dalla Comunità alla Repubblica libanese.
Se alla Commissione è stata presentata una domanda di uno Stato membro, essa decide in merito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.
Le misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
2. Ogni Stato membro puo deferire al Consiglio nel termine di dieci giorni lavorativi dal giorno della comunicazione la misura adottata dalla Commissione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso puo, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.
Art. 2
1.
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, la Commissione, onde consentire ad uno Stato membro di far fronte alle perturbazioni o alle difficoltà di cui all'articolo 12 dell'accordo, puo autorizzare tale Stato membro a prendere misure di salvaguardia.
Queste misure, nonché la decisione della Commissione, sono notificate a tutti gli Stati membri.
2.
In caso di urgenza, lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono introdurre restrizioni quantitative all'importazione. Essi notificano immediatamente queste misure alla Commissione e agli altri Stati membri.
La Commissione decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.
La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa diviene immediatamente esecutiva.
3.
Ogni Stato membro puo deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso puo modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.
La decisione della Commissione è sospesa quando il Consiglio è adito dallo Stato membro che ha adottato misure conformemente al paragrafo 2. Questa sospensione prende termine trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.
4. Per l'applicazione del presente articolo, devono essere scelte, in ordine di priorità, le misure che provochino il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.
Art. 3
1. Prima di decidere l'applicazione di misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, di autorizzare uno Stato membro ad adottare tali misure o di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, la Commissione procede a consultazioni.
2. Tali consultazioni si svolgono in seno ad un Comitato consultivo, composto da rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Questi comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi di informazione utili.
Art. 4
Gli articoli 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare gli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.
Art. 5
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione integrale dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli; l'articolo 2 non si applica ai prodotti che rientrano nella sfera di applicazione di detti regolamenti.
Art. 6
La notifica della Comunità al comitato misto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo è effettuata dalla Commissione.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dall'entrata in vigore dell'accordo e durante l'applicazione del medesimo.
Tuttavia l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, è applicabile soltanto fino al 31 dicembre 1974. Prima di tale data il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sugli adattamenti da apportarvi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1973. Per il Consiglio Il Presidente I. NOERGAARD