diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 3539/73 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1973 relativo all'aliquota dell'imposizione riscossa sui prodotti agricoli e sulle merci comprese nel regolamento (CEE) n. 1059/69 importati in piccole spedizioni prive di ogni carattere commerciale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica1, firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, conformemente al titolo II, B, delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 19682, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/733, si applica, sempreché l'interessato non chieda l'applicazione del tasso normale, un dazio forfettario del 10 % ad valorem alle merci oggetto d'importazioni, prive di ogni carattere commerciale in piccole spedizioni destinate a privati;

considerando che, senza compromettere le finalità della politica agricola comune, è utile e possibile riscuotere secondo le stesse modalità tutte le altre imposizioni all'importazione dei prodotti delle merci che formano oggetto del regime di scambi previsto dal regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/735;

considerando che una stessa operazione puo dar luogo alla riscossione di più imposizioni diverse; che, ai fini della piena operatività del regime di tassazione forfettaria, è necessario applicare un'imposizione forfettaria unica per il complesso di tali imposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Per le piccole spedizioni prive di ogni carattere commerciale di cui al titolo II, B, paragrafo 2 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68, l'aliquota forfettaria prevista dal paragrafo 1 di detto titolo II, B, viene applicata in sostituzione di tutte le imposizioni all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune e di quelle previste per le merci comprese nel regolamento (CEE) n. 1059/69.

2. Quando una stessa operazione è soggetta alla riscossione di più imposizioni diverse, l'aliquota forfettaria prevista dal paragrafo 1 è riscossa per il complesso di tali imposizioni.

3. Tuttavia il paragrafo 1 non si applica quando il destinatario della spedizione abbia chiesto, precedentemente all'imposizione secondo l'aliquota forfettaria, che i prodotti o merci siano soggetti alle imposizioni all'importazione ad essi relative.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 18 dicembre 1973. Per il Consiglio Il Presidente J. CHRISTENSEN