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REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/74 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1974 relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/742, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 24,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/744, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 25.

visto il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/736, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5,

considerando che, in linea di massima, l'elemento mobile del prelievo applicabile ai prodotti trasformati di cui al regolamento (CEE) n. 1052/68 è fissato per un mese e viene modificato nel frattempo a seconda delle variazioni del prelievo applicabile ai prodotti di base; che tali variazioni non hanno in tutti i casi un'incidenza immediata sul prezzo dei prodotti trasformati importati; che il regolamento succitato dispone d'altronde che l'elemento mobile sia riveduto nel corso del mese soltanto se la variazione del prelievo applicabile ai prodotti di base raggiunge un limite da stabilirsi;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1052/68, l'elemento mobile del prelievo applicabile ai prodotti trasformati che beneficiano della restituzione alla produzione accordata per i prodotti di base impiegati nella loro fabbricazione deve essere diminuito dell'importo di tale restituzione in ragione dei quantitativi dei suddetti prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE, i prodotti trasformati e gli alimenti composti a base di cereali possono essere interamente o parzialmente soggetti alle disposizioni che prevedono la fissazione anticipata del prelievo all'importazione; che è d'uopo avvalersi di questa possibilità per i prodotti succitati, viste le condizioni del mercato e le esigenze del commercio internazionale;

considerando che, date le condizioni e la sensibilità del mercato del malto, è opportuno, in caso di fissazione anticipata del prelievo, prevedere la riscossione di un premio, in modo che il malto importato nel quadro di tale regime giunga nella Comunità in condizioni che non rischino di compromettere l'equilibrio del mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1080/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, relativo alla modalità di calcolo del prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso ed alla fissazione anticipata del prelievo per taluni di questi prodotti7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1047/738, contempla la fissazione anticipata del prelievo all'importazione soltanto per alcuni prodotti trasformati; che inoltre detto regolamento è stato ripetutamente modificato; che per maggior chiarezza è quindi opportuno sostituirlo col presente regolamento:

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Modifica del prelievo

Art. 1

1.

Se, durante il mese in cui avviene l'importazione dei prodotti considerati dal regolamento n. 1052/68/CEE, il prelievo in vigore, applicabile a 100 kg di prodotto di base, supera la media dei prelievi applicabili alla stessa quantità nei primi 25 giorni del mese precedente, media corretta di 0,25 u.c. ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del succitato regolamento, l'elemento mobile del prelievo applicabile al prodotto trasformato viene maggiorato di un importo uguale a quello di cui la media suddetta risulta superata, arrotondato a 0,25 u.c. od al multiplo più vicino di 0,25 u.c. e moltiplicato per il coefficiente che figura nella colonna n. 4 dell'allegato dello stesso regolamento n. 1052/68/CEE.

Tale maggiorazione si applica il giorno successivo a quello in cui il superamento è stato constatato.

Se in seguito, nel corso dello stesso mese, il prelievo in vigore si discosta di almeno 0,25 u.c./100 kg di prodotto di base dall'elemento mobile maggiorato come sopra indicato (prima della moltiplicazione per il coefficiente succitato), detto elemento mobile viene aumentato o diminuito di un importo uguale allo scarto constatato, arrotondato a 0,25 u.c. od al multiplo più vicino di 0,25 u.c. e moltiplicato per il coefficiente di cui sopra.

Tuttavia, l'importo del prelievo non puo in alcun caso scendere al disotto del livello fissato il primo giorno del mese.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti di cui alla voce tariffaria 23.02 A, il prelievo applicabile a 100 kg di "prodotto di base" si ottiene addizionando i prelievi applicabili a 100 kg di frumento tenero, 100 kg d'orzo e 100 kg di granturco e dividendo la somma che ne risulta per 3.

Titolo II. Prelievo applicabile ai prodotti che fruiscono di un regime di restituzione alla produzione

Art. 2

L'elemento mobile del prelievo calcolato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 1058/68/CEE, applicabile a 100 kg di prodotti trasformati menzionati all'articolo 6 di detto regolamento, è diminuito di un importo uguale alla restituzione alla produzione accordata il giorno dell'importazione per:

  1. a) 180 kg di granturco destinato all'industria di lavorazione del granturco, per le semole e i semolini di granturco destinati all'industria della birra;

  2. b) 161 kg di granturco destinato all'industria dell'amido, per le farine e i semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce tariffaria 07.06 A;

  3. c) 220 kg di frumento tenero destinato all'industria dell'amido, per l'amido di frumento;

  4. d) 152 kg di rotture di riso destinate all'industria dell'amido, per l'amido di riso;

  5. e) 161 kg di granturco destinato all'industria dell'amido, per le fecole e gli amidi diversi da quelli di frumento o di riso;

  6. f) 400 kg di frumento tenero destinato all'industria dell'amido, per il glutine di frumento;

  7. g) 200 kg di granturco destinato all'industria dell'amido, per i residui dell'industria dell'amido di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) con un tenore proteico calcolato sulla materia secca superiore al 40 % in peso;

  8. h) 210 kg di granturco destinato all'industria dell'amido, per il glucosio anche aromatizzato o colorito, presentato in polvere cristallina bianca, anche agglomerata;

  9. i) 161 kg di granturco destinato all'industria dell'amido, per qualsiasi altro tipo di glucosio e per lo sciroppo di glucosio, anche aromatizzato o colorito.

Titolo III. Fissazione anticipata del prelievo

Art. 3

1.

Per quanto concerne le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 d) del regolamento n. 120/67/CEE, ed all'articolo 1 c) del regolamento n. 359/67/CEE, il prelievo applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo si applica, su richiesta dell'interessato introdotta contemporaneamente alla domanda di titolo entro le ore 13, a un'operazione da realizzare durante il periodo di validità del titolo stesso.

Nel caso descritto al comma precedente, il prelievo viene corretto, se necessario, in funzione del prezzo d'entrata del prodotto e dei prodotti di base presi in considerazione per calcolare l'elemento mobile del prelievo vigente durante il mese dell'importazione, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 120/67/CEE.

Tale correzione si effettua maggiorando o diminuendo il prelievo della differenza che intercorre fra il prezzo d'entrata applicabile a 100 kg di prodotto di base nel mese di presentazione della domanda e quello applicabile nel mese dell'importazione, ed alla quale sia stata applicato il coefficiente che figura nella colonna 4 dell'allegato del regolamento n. 1052/68/CEE.

2.

Per quanto concerne i prodotti della voce tariffaria 11.07, al prelievo fissato in anticipo viene aggiunto un premio, d'importo uguale, per 100 kg di prodotto trasformato, al premio che, conformemente all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE ed al regolamento n. 140/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili ai cereali9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/7010, si applica, secondo la tabella in vigore il giorno di presentazione della domanda di titolo, alla quantità di prodotto di base presa in considerazione per calcolare l'elemento mobile del prelievo.

Fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 9 b) del regolamento n. 140/67/CEE, il premio in parola viene fissato in funzione del mese d'importazione effettiva del prodotto trasformato; quello applicabile a un'importazione effettuata nell'ultimo mese di validità del titolo d'importazione è uguale a quello applicabile a un'importazione nel mese precedente.

Art. 4

Per ciascuno dei prodotti considerati nel presente titolo, il periodo per il quale è possibile ottenere la fissazione anticipata del prelievo puo essere ridotto secondo la procedura illustrata all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

Titolo IV. Disposizioni generali

Art. 5

Il 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, per il mese precedente:

  1. a) le quantità complessive di prodotto trasformato per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione;

  2. b) le quantità per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, con fissazione anticipata del prelievo.

Tali dati devono essere suddivisi secondo i prodotti soggetti a un prelievo specifico.

Art. 6

Il regolamento (CEE) n. 1080/68 è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1974. Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI