REGOLAMENTO (CEE) N. 1728/74 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1974 concernente il coordinamento della ricerca agricola
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che un efficace coordinamento della ricerca nel settore dell'agricoltura deve aver lo scopo di organizzare, nel modo più confacente all'interesse generale, gli sforzi intrapresi negli Stati membri, di utilizzare in modo efficace i risultati di questi sforzi, di orientarli in un senso conforme alle esigenze della politica agricola comune e di mettere in comune i mezzi di ricerca per lo studio di problemi che rivestono un'importanza particolare per la Comunità;
considerando che, per pervenire a tale scopo, occorre prevedere lo scambio di informazioni e una consultazione reciproca sui programmi di ricerca agricola esistenti o previsti negli Stati membri;
considerando che in vari casi il coordinamento a livello comunitario di talune azioni nazionali di ricerca permette di raggiungere lo scopo perseguito;
considerando che queste misure possono tuttavia apparire insufficienti sia per la loro natura sia perché le disponibilità degli Stati membri non consentono a questi ultimi di accrescere gli sforzi in materia di ricerca per rispondere pienamente alle esigenze della politica agricola comune; che in tali casi la Comunità deve poter sostenere e completare gli sforzi intrapresi negli Stati membri per meglio soddisfare le esigenze in materia di ricerca e rispondere così a quelle della politica agricola comune;
considerando che, poiché il coordinamento della ricerca agricola è strettamente legato alla politica agricola comune e quindi gli sforzi riguardano in modo tutto particolare il coordinamento della ricerca applicata, è necessario assicurare la più rapida utilizzazione possibile dei risultati della ricerca da parte degli agricoltori;
considerando che per le esigenze del coordinamento, a causa della complessità dei problemi scientifici da studiare e delle azioni da svolgere, è auspicabile una stretta e costante cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri;
considerando che nell'ambito della politica generale elaborata dalla Commissione nel settore della scienza e della tecnologia con l'aiuto degli organismi consultivi competenti, l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione costituisce il mezzo più atto a sviluppare la cooperazione, dato che tale comitato puo aiutare e consigliare utilmente la Commissione nell'eseguire i compiti che le sono affidati per il coordinamento della ricerca agricola;
considerando che il coordinamento degli sforzi nazionali richiede una conoscenza approfondita della situazione della ricerca agricola in ciascuno Stato membro e una sufficiente informazione sulle altre ricerche concernenti l'agricoltura; che è necessario fissare le modalità secondo cui i dati così raccolti saranno resi accessibili agli utilizzatori;
considerando che occorre far sì che i risultati delle ricerche cui partecipa la Comunità siano messi a sua disposizione;
considerando che per permettere l'utilizzazione dei risultati ottenuti occorre promuoverne la diffusione e la divulgazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, il coordinamento e la promozione a livello comunitario degli sforzi intrapresi negli Stati membri in materia di ricerca agricola sono assicurati alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Il coordinamento e la promozione di cui al paragrafo 1 sono realizzati in concordanza con la politica generale adottata dalla Comunità nel settore della scienza e della tecnologia.
Titolo I. Informazione e consultazione
Art. 2
È istituito un sistema di informazione e di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione alle condizioni previste dagli articoli 3 e 4.
Art. 3
1.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni scientifiche, economiche e finanziarie riguardanti le azioni di ricerca agricola avviate o previste sotto la loro autorità.
Essi si sforzano di fornire alla Commissione le medesime informazioni riguardanti le azioni di ricerca agricola avviate o previste da organismi che non dipendono dalla loro autorità.
2. La Commissione tiene un inventario permanente delle azioni di cui al paragrafo 1.
3. Dopo consultazione del comitato di cui all'articolo 7, la Commissione fissa le modalità secondo le quali sono messi a disposizione degli interessati i dati raccolti, in particolare quelli che risultano dall'inventario di cui al paragrafo 2.
Art. 4
1. La Commissione studia in permanenza gli orientamenti e le tendenze della ricerca agricola negli Stati membri. A questo scopo istituisce una consultazione con gli Stati membri in seno al comitato di cui all'articolo 7.
2. La Commissione organizza scambi di informazione, in particolare mediante seminari, scambi di ricercatori, missioni di studio e perizie scientifiche.
Titolo II. Azioni specifiche
Art. 5
1. Fatte salve eventuali raccomandazioni della Commissione agli Stati membri, il Consiglio, deliberando secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, decide:
a) il coordinamento, a livello comunitario, di alcune azioni nazionali di ricerca, che permetta un'organizzazione razionale dei mezzi utilizzati, un efficace sfruttamento dei risultati ed un orientamento conforme agli obiettivi della politica agricola comune;
b) l'attuazione dei progetti comuni destinati a rafforzare o completare gli sforzi intrapresi negli Stati membri in settori che rivestono un'importanza comunitaria particolare.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.
Art. 6
1. La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7, prende le misure che permettano di mettere a disposizione della Comunità i risultati ottenuti con l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.
2. La Commissione applica i mezzi atti a promuovere la divulgazione dei risultati scientifici che possono far progredire la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune e segnatamente i risultati dei progetti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).
Titolo III. Disposizioni generali e finanziarie
Art. 7
1. È istituito un comitato permanente della ricerca agricola, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2.
La Commissione assicura la necessaria concordanza tra i lavori del comitato e quelli del comitato per la ricerca scientifica e tecnica.
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3.
Art. 8
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente della ricerca agricola.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE1.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4.
Art. 9
Il comitato può prendere in esame ogni altro problema che il suo presidente gli abbia sottoposto per sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 10
Se si fa ricorso all'articolo 5, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista in tale paragrafo, decide in merito alla partecipazione finanziaria della Comunità.
Art. 11
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul coordinamento della ricerca agricola, contenente in particolare:
— informazioni sulle strutture nazionali della ricerca agricola;
— un panorama degli sviluppi della ricerca agricola nella Comunità;
— un panorama delle azioni avviate nel quadro del presente regolamento;
— uno studio prospettico dell'evoluzione della ricerca agricola negli Stati membri e del coordinamento a livello comunitario di tale ricerca che sarebbe desiderabile alla luce degli obiettivi della politica agricola comune.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Lussemburgo, addì 27 giugno 1974. Per il Consiglio Il Presidente K. GSCHEIDLE