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REGOLAMENTO (CEE) N. 1709/74 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1974 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato per ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica2, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 3,

considerando che occorre emanare disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, ai fini della classificazione di ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcole etilico allo scopo di assicurare la loro conservazione temporanea, utilizzate in particolare nella fabbricazione di prodotti di cioccolata;

considerando che la tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 19683, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1615/74 del Consiglio, del 25 giugno 19744, comprende sotto la voce n. 08.11 le "frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate";

considerando che secondo le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles la succitata voce n. 08.11 comprende le frutta che hanno subito un trattamento avente unicamente lo scopo di conservarle provvisoriamente durante il trasporto e l'immagazzinamento prima del loro uso definitivo, purché in questo stato, esse non siano atte al consumo; che detta voce esclude in conseguenza le frutta che hanno subito un trattamento che non le rende improprie al consumo nello stato in cui sono presentate;

considerando che le ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcole etilico avente una concentrazione alcolica sufficiente per assicurare la loro conservazione per un periodo limitato, non sono rese non atte al consumo nello stato in cui sono presentate; che le ciliege così trattate non possono pertanto essere comprese nella voce n. 08.11;

considerando invece che la sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune comprende le frutta altrimenti preparate o conservate, con aggiunta di alcole, atte per il consumo nello stato in cui sono presentate;

considerando che, di conseguenza, le ciliege sopradescritte non possono rientrare che nella sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le ciliege presentate in una miscela di acqua e di alcole etilico, in quanto frutta atte per il consumo nello stato in cui si presentano, rientrano nella tariffa doganale comune nella sottovoce: 20.06 Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: B altre:

I. con aggiunta di alcole

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1974. Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI