REGOLAMENTO (CEE) N. 2380/74 DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1974 che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati agli articoli 2 e 3 del trattato, il Consiglio ha varato il 14 maggio ed il 18 giugno 1973, nelle condizioni previste all'articolo 235 del trattato, dei programmi di ricerche per la Comunità economica europea;
considerando che il Consiglio si è riservato di definire in un secondo tempo il regime di diffusione delle conoscenze derivanti dall'attuazione di detti programmi;
considerando che occorre pertanto procedere alla definizione di tale regime;
considerando che il trattato istitutivo della Comunità economica europea non ha contemplato i poteri di azione necessari a tale scopo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento è applicabile alle conoscenze ed invenzioni, brevettabili o meno, risultanti dall'esecuzione dei programmi di ricerche per la Comunità economica europea, promossi con le seguenti decisioni:
a) decisione 73/125/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1973, che fissa un programma di ricerche nel settore dei campioni e delle sostanze di riferimento (materiali di riferimento riconosciuti)1;
b) decisione 73/126/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1973, che fissa un programma di ricerche nel campo della protezione dell'ambiente1;
c) decisione 73/127/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1973, che fissa un programma di ricerche nel campo della telelocalizzazione delle risorse terrestri1;
d) decisione 73/174/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1973, che fissa un programma di ricerche nel campo della protezione dell'ambiente (azione diretta)2;
e) decisione 73/175/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1973, che fissa un programma di ricerche nel campo dei campioni e delle sostanze di riferimento (materiali di riferimento riconosciuti)2;
f) decisione 73/176/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1973, che fissa un programma di ricerche nel campo delle nuove tecnologie (utilizzazione dell'energia solare e riciclo delle materie prime)2;
g) decisione 73/179/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1973, che fissa un programma di ricerche nel campo delle sostanze e dei metodi di riferimento (Ufficio comunitario di riferimento)2;
h) decisione 73/180/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1973, che fissa un programma di ricerche nel campo della protezione dell'ambiente (azione indiretta)2.
Art. 2
Le conoscenze ed invenzioni menzionate all'articolo 1 sono di proprietà della Comunità.
Se del caso, la Commissione garantisce a nome della Comunità la protezione di tali invenzioni.
Art. 3
Per quanto riguarda le invenzioni, brevettabili o meno, che sono il risultato di ricerche o di lavori eseguiti nell'ambito di un contratto, il regime della proprietà è stabilito caso per caso nel contratto stesso.
Se queste invenzioni appartengono al contraente, la Comunità beneficia su di esse d'una licenza gratuita per il proprio fabbisogno.
Il contraente è tenuto a sfruttare o far sfruttare le invenzioni che gli appartengono a condizioni consone all'interesse della Comunità ed entro un termine da fissare nel contratto.
La Commissione ha il diritto di concedere sottolicenze alle condizioni previste agli articoli 6 e 7 se il contraente, senza una legittima ragione, non ottempera al suo obbligo di sfruttare o far sfruttare le invenzioni.
Art. 4
La Commissione comunica al più presto le conoscenze di cui all'articolo 1 agli Stati membri ed alle persone ed imprese che esercitano nel territorio di uno Stato membro un'attività di ricerca o di produzione tale da giustificare l'accesso a queste conoscenze. La Commissione puo subordinare la comunicazione di queste conoscenze alla condizione che restino riservate e non siano trasmesse a terzi.
Art. 5
Le conoscenze che non sono suscettibili di applicazione industriale e la cui natura non giustifica che esse siano riservate agli Stati membri o alle persone ed imprese di cui all'articolo 4, vengono pubblicate a cura della Commissione.
Art. 6
Gli Stati membri hanno il diritto di ottenere dalla Commissione una licenza sulle invenzioni, brevettabili o meno, appartenenti alla Comunità. Pari diritto hanno anche le persone e le imprese che esercitano, nel territorio d'uno Stato membro, un'attività di ricerca o di produzione tale da giustificare la concessione di questa licenza.
La concessione della licenza puo essere rifiutata se il richiedente non s'impegna a svolgere effettivamente l'attività produttiva nell'ambito della Comunità.
Alle stesse condizioni la Commissione deve concedere sottolicenze quando ne ha il diritto, conformemente all'articolo 3, quarto comma.
A condizioni da stabilire di comune accordo con i beneficiari, la Commissione concede tale licenza o sottolicenza e fornisce tutte le conoscenze di cui ha il diritto di disporre e che servono allo sfruttamento. Tali condizioni contemplano in particolare un adeguato indennizzo e, eventualmente, la facoltà per il beneficiario di concedere sottolicenze a terzi nonché l'obbligo di trattare le conoscenze fornite alla stregua di segreti di fabbricazione.
In mancanza d'accordo sulla fissazione delle condizioni previste dal quarto comma, i beneficiari possono rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee perché fissi condizioni adeguate.
Art. 7
La Commissione pubblica offerte di concessione di licenze non esclusive con ogni mezzo appropriato.
Se a dette offerte non fanno seguito richieste di licenze, la Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se, entro se mesi a decorrere da questa pubblicazione nessuna richiesta è stata presentata, la Commissione ha la facoltà di offrire e concedere licenze esclusive per una durata di cinque anni al massimo.
Le sottolicenze concesse dalla Commissione nei casi previsti all'articolo 3, quarto comma, sono soggette alle stesse condizioni. Tuttavia il beneficiario d'una sottolicenza esclusiva non puo opporsi a che l'invenzione sia sfruttata da colui cui essa appartiene, e quest'ultimo non potrà più concedere licenze durante il periodo di validità della sottolicenza esclusiva.
Art. 8
Le conoscenze e le invenzioni di cui la Commissione ha il diritto di disporre e alle quali si applica il presente regolamento possono essere oggetto di accordi o convenzioni di trasferimento o di scambio con uno Stato terzo od una organizzazione internazionale alle condizioni di cui all'articolo 228 del trattato.
Art. 9
All'atto della stipulazione dei relativi contratti, la Commissione vigilerà sull'osservanza del presente regolamento mediante l'inserimento di clausole appropriate.
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1974. Per il Consiglio Il Presidente J. SAUVAGNARGUES