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REGOLAMENTO (CEE) N. 3301/74 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1974 relativo all'importazione in franchigia delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, all'interno della Comunità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), dell'atto di adesione3 una franchigia dai dazi doganali si applica dal momento dell'adesione alle importazioni che fruiscono delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli Stati membri; che tale disposizione ha lo scopo di facilitare le relazioni personali all'interno della Comunità allargata;

considerando che gli scambi di merci realizzati sotto forma di piccole spedizioni costituiscono un elemento di ravvicinamento tra privati residenti nei diversi Stati membri, allo stesso modo dello spostamento delle persone stesse; che, data l'analogia delle situazioni, la direttiva 74/651/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1974, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, all'interno della Comunità (4), dispone che le merci spedite come piccoli invii da un privato che si trovi in uno Stato membro a destinazione di un privato che si trovi in un altro Stato membro godano di una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise;

considerando che, per lo stesso motivo e per analogia con il regime di franchigia previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), dell'atto di adesione, è opportuno istituire un regime di franchigia da dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabile alle merci oggetto di piccole spedizioni tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi; che, a tale scopo, é necessario far ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che, se del caso, una franchigia deve essere applicata anche agli importi da riscuotere tra Stati membri nell'ambito della politica agricola comune e a quelli previsti per le merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/736,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi, le merci che soddisfano alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato che sono spedite come piccoli invii, privi di qualunque carattere commerciale, da qualsiasi privato, qualunque sia il suo domicilio, la sua residenza abituale o il centro della sua attività professionale, a destinazione di un altro privato, sono ammesse in franchigia da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, sempre che beneficino della franchigia fiscale di cui alla direttiva 74/651/CEE.

2. Negli scambi tra gli Stati membri, una franchigia è accordata, alle stesse condizioni, per quanto riguarda gli importi che dovrebbero essere riscossi nell'ambito della politica agricola comune o quelli previsti per le merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1974. Per il Consiglio Il Presidente J. P. FOURCADE