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REGOLAMENTO (CEE) N. 897/75 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1975 per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee, è opportuno concludere il protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda è concluso a nome della Comunità.

Il testo del protocollo figura in allegato.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità (1).

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975. Per il Consiglio Il Presidente R. RYAN (1) La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. PROTOCOLLO COMPLEMENTARE all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, da un lato, LA REPUBBLICA D'ISLANDA, dall'altro, HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 22 luglio 1972: Articolo 1 Il testo dell'accordo è modificato come segue: 1. articolo 3, paragrafo 4, primo comma: le parole «al protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «ai protocolli nn. 1 e 2»; secondo comma dello stesso paragrafo: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza fra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord» e le parole «il protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «i protocolli nn. 1 e 2»; 2. articolo 4, paragrafo 2: le parole «, della Norvegia» sono soppresse; articolo 5, paragrafo 3: le parole «, la Norvegia» sono soppresse; 3. articolo 5, paragrafo 3: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conseguenza fra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»; 4. articolo 37, primo comma: la parola «, norvegese» è soppressa; 5. alla fine dell'accordo: sono soppresse le seguenti formule: - vedi G.U. Articolo 2 Il testo del protocollo n. 1 è modificato come segue: 1. articolo 1, paragrafi 3 e 4 e articolo 3, lettera f), secondo comma, primo trattino: le parole «, la Norvegia la Norvegia» sono soppresse; 2. allegato A: sono soppresse la parola «NORVEGIA,» nel titolo e la colonna «Norvegia». Articolo 3 Il testo del protocollo n. 2 è modificato come segue: 1. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in limine e sub i), secondo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse; 2. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sub i) e paragrafo 3: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»; 3. articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sub ii): le parole «, della Norvegia» sono soppresse. Articolo 4 Il testo del protocollo n. 3 è modificato come segue: 1. il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, in limine è sostituito dal seguente testo: «1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o l'Islanda, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonchù tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:»; 2. articolo 2, paragrafo 1, punto A, in limine e lettera a) e punto B, in limine e lettera a): le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»; 3. articolo 7: le parole «della Norvegia,» sono inserite tra le parole «della Finlandia» e «del Portogallo»; 4. il testo dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente testo: «2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinchù le merci possano beneficiare in Islanda delle disposizioni tariffarie in vigore in Islanda e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1 e dall'articolo 4, i i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, nù beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo; 3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali islandesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinchù le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1 e dall'accordo i prodotti importati e messi in opera in Islanda non possono essere oggetto, in Islanda, di restituzione di dazi doganali, nù beneficiare di un'esenzione da tali in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo.»; 5. articolo 24, paragrafo 2, terzo trattino: le parole «la Norvegia,» sono soppresse; quinto trattino dello stesso paragrafo: le parole: «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»; 6. articolo 25, paragrafo 1, modificato da ultimo dalla decisione n. 9/73 del comitato misto: le paragrafo «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi» nella lettera a) e nella lettera b), punto 2; 7. articolo 26, le parole «la Norvegia,» sono inserite tra le parole «la Finlandia,» e «il Portogallo»; 8. articolo 27, paragrafi 1 e 2: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»; 9. allegato I: le parole «, in Norvegia» sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13. Articolo 5 Nel protocollo n. 5 è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord». Articolo 6 Protocollo n. 6 è modificato come segue: 1. articolo 1, paragrafo 2: le parole «e in Norvegia» sono soppresse nell'ultima colonna della seconda e della terza tabella; 2. articolo 1, paragrafo 3: le parole «, in Norvegia» sono soppresse nell'ultima colonna della seconda tabella. Articolo 7 Nell'atto finale sono soppresse le finale formule: - vedi G.U. Articolo 8 Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, islandese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.