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REGOLAMENTO (CEE) N. 900/75 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1975 per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee, è opportuno concludere il protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera è concluso a nome della Comunità.

Il testo del protocollo figura in allegato.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità (1).

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1975. Per il Consiglio Il Presidente R. RYAN (1) La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. PROTOCOLLO COMPLEMENTARE all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, da un lato, LA REPUBBLICA SVIZZERA, dall'altro, HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 22 luglio 1972: Articolo 1 Il testo dell'accordo è modificato come segue: 1. articolo 4, paragrafo 2: le parole «, la Norvegia» sono soppresse; 2. articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 3, secondo comma: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»; 3. articolo 5, paragrafo 3, primo comma: le parole «al protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «ai protocolli nn. 1 e 2»; secondo comma dello stesso paragrafo: le parole «il protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «i protocolli nn. 1 e 2»; 4. articolo 36, primo comma: la parola «, norvegese» è soppressa; 5. alla fine dell'accordo: sono soppresse le seguenti formule: - vedi G.U. Articolo 2 Il testo del protocollo n. 1 è modificato come segue: 1. articolo 1, paragrafi 3 e 4 e articolo 3, lettera f), secondo comma, primo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse; 2. articolo 5, paragrafo 3: le parole «, della Norvegia» sono soppresse; 3. allegato A: sono soppresse la parola «NORVEGIA,» nel titolo e la colonna «Norvegia». Articolo 3 Il testo del protocollo n. 2 è modificato come segue: 1. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in limine e sub i), secondo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse; 2. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sub i) e paragrafo 3: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord». Articolo 4 Il testo del protocollo n. 3 è modificato come segue: 1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, in limine è sostituito dal seguente testo: «1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Svizzera, da un lato, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo e la Svezia de l'altro, nonchù tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:»; 2. articolo 2, paragrafo 1, punto A, in limine e lettera a) e punto B, in limine e lettera a): le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»; 3. articolo 7: le parole «della Norvegia,» sono inserite tra le parole «dell'Islanda» e «del Portogallo»; 4. il testo dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente testo: «2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinchù le merci possano beneficiare in Svizzera delle disposizioni tariffarie in vigore in Svizzera e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, nù beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo; 3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali finlandesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinchù le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Svizzera non possono essere oggetto, in Svizzera, di restituzione di dazi doganali, nù beneficiare di un'esenzione da tali in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25 paragrafo 1, del presente protocollo.»; 5. articolo 24, paragrafo 2, terzo trattino: le parole «la Norvegia,» sono soppresse; quinto trattino dello stesso paragrafo: le parole: «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»; 6. articolo 25, paragrafo 1 modificato da ultimo dalla decisione n. 9/73 del comitato misto:le parole «cinque paesi» sono sostituire dalle parole «sei paesi» nella lettera a) e nella lettera b), punto 2; 7. articolo 26, le parole «la Norvegia,» sono inserite le parole «l'Islanda,» e «il Portogallo»; 8. articolo 27, paragrafi 1 e 2: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»; 9. allegato I: le parole «, in Norvegia» sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13. Articolo 5 Nel protocollo n. 4 è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord». Articolo 6 Nell'atto finale sono soppresse le seguenti formule: - vedi G.U. Articolo 7 Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.