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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1009/75 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1975 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari della Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, fatta previo parere del Comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquista e tenuto dell'evoluzione di alcuni compiti dei funzionari delle Comunità europee, è parso opportuno procedere, in via prioritaria, alla modifica di alcune disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/682 e modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 711/753,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

l'articolo 56 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

  1. a) Al primo comma:

    — Sono soppressi i termini «retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio prezzo uno stabilimento del centro comune di ricerche o svolge azioni indirette».

    — Nelle versioni danese, francese, italiana e olandese i termini «skifteholdstjeneste», service continu», «servizio continuo» e «continudienst» sono sostituiti rispettivamente dai termini «skifteholds-eller turnustjeneste», «service continu ou pour tours», «servizio continuo o a turni» e «continudienst of ploegendienst».

  2. b) Il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

  3. c) Al terzo comma, nelle versioni danese, francese, italiana e olandese, i termini «skifteholdstjeneste», «service continu», «servizio continuo» e «continudienst» sono sostituiti rispettivamente dai termini «skifteholds-eller turnustjeneste», «service continu ou par tours». «servizio continuo o a turni» e «continudienst of ploegendienst».

«Il Consiglio, che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1975. Per il Consiglio Il Presidente G. FITZGERALD