REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/75 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 5,
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 19682, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relative alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune3, per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale o che corrispondano al importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione;
considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 si considera come momento di realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale e definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato;
considerando che il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone interviene al momento della produzione del cotone; che tuttavia è molto difficile stabilire la data esatta della produzione per una determinata partita;
considerando che l'esperienza ha dimostrato che la quasi totalità del raccolto di cotone ha luogo al più tardi nel corso del mese di ottobre di ogni anno; che, pertanto, ai fini di un'applicazione uniforme del regime d'integrazione per tale prodotto, è opportuno basarsi, per il calcolo dell'importo dell'integrazione in moneta nazionale, sul tasso di conversione in vigore alla fine del periodo di cui sopra;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone si considera intervenuto il 1° novembre successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi, e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1975. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione