REGOLAMENTO (CEE) N. 1274/75 DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1975 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che è opportuno concludere l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975 ed approvare le dichiarazioni e lo scambio di lettere allegati all'atto finale, firmato a Bruxelles lo stesso giorno;
considerando che le concessioni previste nell'accordo per taluni prodotti agricoli sono accompagnate dall'osservanza di certe condizioni che saranno messe a punto nel quadro di una regolamentazione comunitaria in corso di elaborazione; che conviene quindi sospendere l'applicazione di queste concessioni fino all'adozione della regolamentazione in questione;
considerando che, poichù l'accordo istituisce una commissione mista, è opportuno designare i rappresentanti della Comunità nell'ambito di tale commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, i protocolli nonchù le dichiarazioni e lo scambio di lettere allegati all'atto finale.
I testi dell'accordo e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.
Art. 2
In deroga all'articolo 30 dell'accordo, la data alla quale sono applicabili le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 8 e 9 del protocollo n. 1 allegato all'accordo, relative ai prodotti seguenti: purea e polpe di agrumi della sottovoce 20.06 B II c) 1 ex dd), succhi di agrumi concentrati delle sottovoci 20.07 A III ex a) e ex b), succhi di arance delle sottovoci 20.07 B II a) 1 e b) 1, succhi di pomodori delle sottovoci 20.07 B II a) 5 e b) 6, pomodori pelati e concentrati di pomodori della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune, è decisa dal consiglio su proposta della Commissione.
Art. 3
Il presidente del Consiglio delle Comunità europee procede, in applicazione dell'articolo 30 dell'accordo, alla notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda la Comunità (1).
Art. 4
Nella commissione mista istituita dall'articolo 19 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1975. Per il Consiglio Il Presidente R. RYAN (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.