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REGOLAMENTO (CEE) N. 1409/75 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1975 che fissa le modalità per l'assunzione in carico di taluni importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i paesi terzi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/752, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 1, terzo comma,

considerando che gli Stati membri possono decidere di non effettuare la compensazione prevista all'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71; della Repubblica italiana si avvale di detta facolta ed è quindi opportuno fissare un metodo globale per la determinazione dell'importo totale degli importi compensativi monetari che, in virtù di dette disposizioni, avtebbero devuto essere dedotti dalle restituzioni;

considerando che, per la determinazione di detti importi compensativi da dedurre dalle restituzioni, e opportuno stabilire il totale degli importi compensativi monetari riscossi ogni mese e ripartirlo fra i diversi settori in base ad un criterio che rifletta l'importanza in valore delle esportazioni verso i paesi terzi dello Stato membro in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Il totale degli importi compensativi monetari riscossi dalla Repubblica italiana all'esportazione verso i paesi terzi durante un mese è ripartito fra i settori dell'organizzazione comune dei mercati utilizzando il seguente criterio di ripartizione:

Cereali 36,4 %

Prodotti lattiero-caseari 24,2 %

Carni suine 12,1 %

Vini 18,2 %

Prodotti trasformati in merci non comprese nell'allegati II

del trattato CEE 9,1 %

2. Gli importi determinati conformemente al paragrafo 1 vanno dedotti dalle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi fino a concorrenza delle restituzioni effettivamente pagale durante lo stesso mese per ogni settore.

3. Qualora, per uno u più settori dell'organizzazione comune dei mercati, gli importi compensativi monetari all'esportazione verso i paesi terzi non siano d'applicazione per più di 20 giorni durante un dato mese, la ripartizione prevista al paragrafo 1 si effettua fra gli altri settori in esso indicati, proporzionalmente alla loro parte relativa.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1 ° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1975. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione